L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Quando scatta l’incentivo per assumere i beneficiari della Naspi

di Mauro Marrucci

La domanda

Un’azienda ha avuto in forza un lavoratore percettore di Naspi con contratto a termine della durata di oltre sei mesi. Non ha pertanto sfruttato la possibilità di accedere all’incentivo trasformando il contratto a tempo indeterminato prima del compiersi dei sei mesi di rapporto a termine. Alla scadenza del contratto, il rapporto termina ed il lavoratore farà nuovamente richiesta di Naspi. Qualora la stessa azienda riassuma il lavoratore a tempo indeterminato e pieno dopo tre settimane, avrà diritto allo sgravio? O il fatto che abbia avuto un contratto a termine di oltre sei mesi con lo stesso datore di lavoro impedisce, in assoluto, di godere dell’incentivo?

L’incentivo richiamato nel quesito è quello istituito dall’articolo 7, comma 5, lettera b), del Dl 76/2013, che ha modificato quello già previsto dall’articolo 2 della legge 92/2012, a favore di datori di lavoro che assumano soggetti (privi di occupazione) percettori di NASpI con contratto a tempo pieno e indeterminato. Per i rapporti instaurati dal 24 settembre 2015, la misura del beneficio è pari al 20% dell’indennità mensile residua di disoccupazione ancora spettante al lavoratore. La disposizione prevede una duplice condizione per l’accesso all’agevolazione, e, in particolare: 1) che il datore di lavoro proceda all’assunzione “senza esservi tenuto”; 2) che il lavoratore assunto non debba essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. Dalle informazioni reperite nel quesito, non sembrano sussistere elementi ostativi riferibili al punto 2). Il contratto di lavoro precedente si è infatti concluso per lo spirare del termine inizialmente prefissato (condizione pattizia) e non per licenziamento del lavoratore (atto unilaterale recettizio). La previsione deve quindi essere letta in una logica antielusiva volta a impedire al datore di lavoro di licenziare il dipendente per poi riassumerlo – anche per interposto soggetto datoriale - usufruendo dell’agevolazione medesima. Oltre al rispetto delle previsioni richiamate è necessario che vengano ossequiate anche le condizioni generali per l’accesso agli incentivi previste dall’art. 31 D.Lgs. n. 150/2015. In particolare la disposizione precisa, tra l’altro, che gli incentivi non spettano se l’assunzione da cui derivano: a) costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Il caso prospettato deve essere quindi indagato con particolare riguardo al c.d. diritto di precedenza che nella fattispecie del contratto a termine è posto dall’art. 24 c. 1, D.Lgs. n. 81/2015. Tale diritto - a differenza di quello previsto dall’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949 per i rapporti a tempo indeterminato, che assume rilevanza automatica – deve essere formalmente opzionato per iscritto da parte del lavoratore. Per quanto ci occupa, ove il lavoratore non avesse esercitato la prerogativa prevista dall’articolo 24, comma 1, del Dlgs 81/2015 il beneficio sarebbe quindi spettante.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©