L'esperto rispondeRapporti di lavoro

A.n.f., casi particolari

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una lavoratrice dipendente, madre di due figli minori con paternità differenti,ha autorizzazione inps per percepire gli anf per entrambi. Si è sposata nel dicembre 2016 con il padre di uno dei figli, mentre l'altro padre ha perso la genitorialità (da sentenza tribunale). E' stata fatta la richiesta di adozione per questo secondo figlio, ma fino al 2018 non si conoscerà l'esito dell'istanza. La lavoratrice ha percipito gli anf fino al mese precedente il matrimonio, si chiede - per gli arretrati, che redditi 2015 si devono considerare, se solo quelli della lavoratrice o anche quelli del coniuge - per i figli, se il figlio con padre assente sia da considerarsi estraneo al nucleo o siano da inserire entrambi i minori in un nucleo Tab. 011

In base all art. 2, co. 6 della legge n. 153 del 1988, il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore ai 18 anni. In particolare la equiparazione del figlio di cui al citato articolo 38 fa riferimento ai figli adottivi ed agli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da un precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. La normativa dell’assegno familiare, pertanto, fa riferimento ad una nozione di famiglia più estesa di quella configurata dal matrimonio includendo anche i figli nati fuori da quest’ultimo e legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima. Nel caso di specie, pertanto, entrambi i figli fanno parte del nucleo. Circa il reddito familiare, si fa riferimento alla somma di tutti i redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell' anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Poiché il nucleo si è formato nel dicembre 2016 (matrimonio), i redditi che concorrono alla formazione dell’Anf per il periodo luglio 2016 – giugno 2017 sono quelli del 2015 riferiti ad entrambi i coniugi.

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