Rapporti di lavoro

Revisione veicoli, è consentito l'uso delle telecamere

di Pietro Gremigni

L'installazione di specifiche apparecchiature di controllo al fine di comunicare i dati delle revisioni delle vetture in tempo reale alla Motorizzazione Civile non richiede l'obbligo di chiedere l'autorizzazione preventiva all'Ispettorato del lavoro o l'accordo con le organizzazioni sindacali.
Così si è espresso l'Ispettorato nazionale de lavoro con nota 11 ottobre 2017, n. 8931.

Deroga all'obbligo di autorizzazione – Il nuovo articolo 4 della legge n. 300/1970, riformato dal dlgs n. 151/2015, ha previsto, in caso di installazione di telecamere sul posto di lavoro, l'obbligo del preventivo accordo sindacale o dell'autorizzazione amministrativa dell'ispettorato del lavoro.
La stessa norma prevede delle deroghe quando si tratta di:
- strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione;
- strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Tutto ciò a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto della privacy.
Oltre a queste ipotesi l'Ispettorato nazionale ha evidenziato un'ulteriore ipotesi di deroga, e cioè quando l'installazione del dispositivo sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (Inl, circ. n. 2/2016).

Uso di telecamere nelle officine – Le officine autorizzate alla revisione di veicoli devono installare specifiche apparecchiature di controllo, delle telecamere, al fine di comunicare i dati in tempo reale alla Motorizzazione Civile e monitorare in tempo reale il corretto svolgimento del test sulle vetture. Come indicato nella nota dell'11 ottobre, lo scopo della procedura è quello di prevenire fenomeni di abuso, abolire il registro cartaceo delle officine e stabilire una procedura basata sull'elaborazione di rapporti di prova con file non modificabili.
Questa procedura costituisce applicazione di specifiche disposizioni di carattere tecnico e normativo e risponde alla necessità di allinearsi alle direttive comunitarie sulla trasmissione di dati tracciabili (Direttiva n. 45/2014/UE).
Trattandosi di un adempimento previsto da una norma di legge che obbliga le officine a installare tali telecamere di controllo, anche se incidentalmente riprendono i lavoratori, esula dalla disciplina dell'articolo 4 della legge 300 e può essere realizzato senza alcuna autorizzazione preventiva.
In definitiva l'Inl conferma quanto già espresso un anno fa circa l'esclusione dagli obblighi previsti in materia di controlli a distanza per quelle situazioni in cui il controllo è disposto come obbligo legale, benché l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori non preveda espressamente tale circostanza come esimente.
In definitiva i controllo imposti sono sottratti alla disciplina dei controlli a distanza, benché poi i trattamenti dati che ne derivano, aggiungiamo noi, sono comunque soggetti alle regole in materia di privacy.

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