Verbale ispettivo e attività stagionale in nero
Dalla lettura del quesito appare evidente che il datore di lavoro in questione è stato sanzionato con la c.d. “maxisanzione per il lavoro nero”, ovvero per impiego di lavoratori dipendenti senza preventiva comunicazione di assunzione, prevista dall’art. 3, co. 3, D.L. 22.2.2002, n. 12, convertito dall’art. 1, L. 23.4.2002, n. 73, così come sostituito dall’art. 22 co. 1, D.Lgs. 14.9.2015 n. 151, che, nell’ipotesi in esame ( fino a trenta giornate lavorative senza assunzione) è pari ad un importo da €. 1.500 a €. 9.000 per ciascun lavoratore irregolare. L’importo sanzionatorio in esame è soggetto alla riduzione di cui all’art.16, L. 24.11.1981, n. 689, per un ammontare di €. 3.000, e inoltre l’illecito, per espressa previsione normativa, è soggetto alla procedura di diffida ex art. 13 D.Lgs. 23.4.2004 n. 124, la quale ammette il trasgressore al pagamento della sanzione in misura minima ( €. 1.500) a seguito della regolarizzazione dell’illecito nonché dell’effettuazione di alcuni adempimenti previsti per tale sanzione dall’art. 22 D.Lgs. 14.9.2015 n. 15, per i lavoratori trovati in forza all’atto dell’accesso ispettivo. In particolare, ai fini dell’ottemperanza alla diffida e della successiva ammissione al pagamento in misura minima, il datore di lavoro, oltre a dover regolarizzare il periodo di lavoro precedentemente prestato senza assunzione, ha l’obbligo di stipulare con i lavoratori irregolarmente occupati, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento, o a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, e di mantenere in servizio i lavoratori stessi per almeno novanta giorni dalla data dell’accesso ispettivo, e di fornire la prova di tali adempimenti e del pagamento entro centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale, per estinguere il procedimento sanzionatorio limitatamente a tale sanzione. A livello di prassi ministeriale, è intervenuta la Circ. Min. Lav. 13.10.2015 n. 26, chiarendo l’ambito di applicabilità e disciplinando nel dettaglio gli aspetti operativi della procedura di diffida sopra accennata. Essa prevede sì due adempimenti diversi egualmente necessari per l’ottemperanza alla diffida (regolarizzazione del periodo irregolare eventualmente antecedente, ivi compreso il giorno dell’accesso ispettivo, e stipula del contratto e contestuale mantenimento in servizio del lavoratore per i novanta giorni successivi), ma non scinde i due adempimenti dal punto di vista temporale, considerandoli sì distinti, ma logicamente ed ontologicamente interdipendenti e, quindi, da effettuarsi nel medesimo termine di legge di centoventi giorni dalla data di notifica del verbale. Inoltre, la Circolare in oggetto non fornisce alcuna indicazione specifica per le attività stagionali le quali, pertanto, sono equiparate, per quanto di ragione, alle attività svolte in maniera continuativa, per le quali opera de plano la procedura di diffida sopra indicata. Di conseguenza, poiché l’ottemperanza alla diffida richiede l’effettuazione contestuale dei due adempimenti richiesti e non si rinvengono disposizioni normative o interpretazioni amministrative in senso contrario, si ritiene di dover dare risposta negativa al quesito prospettato.