L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Prestazione gratuita del familiare

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Buongiorno, ho il caso di un bar (impresa individuale), con annessa cucina, in cui il il titolare necessita dell'aiuto della madre (62 anni) per l'avvio dell'attività. La signora, si occupa della cucina per la preparazione dei soli pranzi sino a quando non si recluti personale da assumere per tali mansioni. L'impegno potrebbe non superare le 720 ore annue . Preciso che la madre è attualmente disoccupata, percettrice di Naspi (alla quale non vuole rinunciare) e che ovviamente presterebbe la propria opera gratuitamente e solo per questioni affettive evitando quindi la costituzione di impresa familiare o di altro tipo di società.

Da un punto di vista generale ogni prestazione lavorativa deve presumersi effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto caratterizzato dalla gratuità della prestazione ove sia dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in vece di quella lucrativa ( vedi ad es. Cass. 23624/2010). Le prestazioni lavorative effettuate tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, ovvero rese nell’ambito di una comunità familiare, sono soggette ad una presunzione di gratuità secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, in virtù del peculiare vincolo che lega i soggetti del rapporto (principio della prestazione resa affectionis vel benevolentiae causa). Tale presunzione, tuttavia, può essere superata attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività (v. da ultimo Cass 16 giugno 2015, n. 12433). In proposito è opportuno ricordare come l’Inps adotti, sul merito, una interpretazione piuttosto rigorosa, orientata nel senso dell’esclusione di ogni rapporto di lavoro subordinato tra familiari. Pertanto, escludendo future rivendicazioni da parte della madre del titolare del bar, la fattispecie illustrata nel quesito pare conforme alla normativa vigente.

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