Rapporti di lavoro

Sgravi contributivi incompatibili con violazioni, anche solo formali, delle norme a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

di Silvano Imbriaci

La sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 21053 dell'11 settembre 2017, ribadisce con chiarezza il principio del necessario collegamento tra violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e revoca dei benefici e alle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata e impeditiva dell'accesso al beneficio.

Nel caso di specie a una Srl era stato chiesto dall'ente previdenziale il pagamento della contribuzione in misura piena, senza i benefici della legge 448/1998, per un triennio, in ragione della mancata comunicazione, all'Ispettorato del lavoro a alle Usl competenti, del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all'azienda. Tale omissione era emersa ed era stata rilevata a seguito di accertamento ispettivo conseguente a un infortunio mortale occorso a un dipendente della società stessa.

La questione giuridica affrontata dalla Cassazione assume una certa rilevanza anche al di là del contesto normativo di riferimento (articolo 3, comma 5 e comma 6 della legge 448/1998 e Dlgs 626/1994), che espressamente subordina l'applicazione delle agevolazioni normative al rispetto delle prescrizioni sulla salute e la sicurezza dei lavoratori previste dal Dlgs 624/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Infatti, anche nelle ipotesi in cui il rispetto di queste norme non sia chiaramente indicato quale condizione necessaria per l'attribuzione dei benefici, in via generale l'osservanza della normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è condizione per il rilascio del Durc e quindi per l'accesso alle principali agevolazioni contributive (articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 296/2006; si veda anche l'allegato A del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che prevede quale condizione ostativa al rilascio del Durc la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cioè il Dlgs 81/2008).

Piuttosto, dato per scontato il principio per cui in presenza di violazioni di norme sulla sicurezza non è possibile accedere agli sgravi contributivi, il tema giustamente approfondito dalla Cassazione riguarda la possibilità di esaminare la natura di tali illeciti, allo scopo di permettere comunque ed eventualmente l'accesso ai benefici laddove siano coinvolti obblighi e prescrizioni di natura solo formale e non sostanziale (come, ad esempio, le omesse comunicazioni).

Sul punto la sezione lavoro prende una posizione giustamente rigorosa. La normativa non consente alcuna differente valutazione del grado di “gravità” delle violazioni riscontrate ai fini della concessione degli sgravi: gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza hanno infatti carattere inderogabile e sono tutti finalizzati alla migliore tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata nomina e comunicazione del nome del responsabile, garante degli obblighi di prevenzione e protezione, non può mai costituire violazione di carattere formale, in quanto è preordinata alla corretta e completa applicazione delle misure adottate ed è posta anche in funzione della corretta individuazione del destinatario delle sanzioni collegate alla violazione stessa.

Il presupposto per ottenere le agevolazioni contributive è che l'impresa adotti un comportamento rispettoso delle indicazioni normative sul piano retributivo, contributivo, fiscale e di tutela delle condizioni di lavoro: la revoca delle agevolazioni segue alla semplice violazione delle prescrizioni, di qualunque tipo, non avendo rilevanza la (presunta) natura formale delle violazioni stesse.

Sul punto la sezione lavoro segue quell'orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile, sezione 5, 24 novembre 2016, numero 23989) già emerso con riferimento ai crediti d'imposta riconosciuti ai datori di lavoro a fronte di un incremento dell'occupazione. In tale pronuncia la Cassazione ha ritenuto sufficiente una qualsiasi violazione delle norme previste dal Dlgs 81/208 e successive modifiche, nonché dei susseguenti decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, indipendentemente dall'importo della sanzione comminata.

Tale opzione interpretativa appare infatti conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l'incolumità psicofisica del luogo di lavoro («È legittima la revoca del credito d'imposta allorquando vengano irrogate sanzioni per violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle quali l'art. 4, comma 7, della l. n. 449 del 1997, non presuppone il superamento della soglia legalmente prevista, ma prevede la revoca delle agevolazioni “sic et simpliciter”, indipendentemente dall'entità della sanzione»; si veda anche Cassazione 10997/2016, con riferimento ai crediti d'imposta di cui alla legge 388 del 2000, articolo 7, comma 5).

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