Rapporti di lavoro

Tetto all’80% delle ore per la Cigs dal 24 settembre

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il 24 settembre sarà un momento di svolta per tutte le aziende che gravitano nell’orbita della cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs). Entra in vigore, infatti, una limitazione all’uso della cassa introdotta dall’articolo 22, comma 4, del Dlgs 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali: le autorizzazioni di Cigs richieste per riorganizzazione e crisi aziendale potranno essere concesse entro il tetto massimo dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata nell’arco di tempo del programma autorizzato. Indubbiamente, si tratta di una forte innovazione, che fa calare il sipario su una prassi consolidata nel tempo per cui alcune imprese, potendo contare sulla Cigs a zero ore per tutto il personale durante il periodo disponibile, erano aperte solo “virtualmente”, senza, in realtà, alcun lavoratore all’opera.

Ci si avvia al cambiamento e, quindi, per le due causali più ricorrenti (riorganizzazione e crisi aziendale) in cui la conclusione della consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni avvengano a decorrere dal prossimo 24 settembre, le imprese dovranno fare i conti con il paletto imposto dalla norma.

Se da una parte la disposizione evita, come anticipato, il possibile ricorso alla Cigs a zero ore dell’intera unità produttiva, dall’altra non preclude la sospensione totale di singoli lavoratori.

La logica della norma
Il Dlgs 148/2015 è entrato in vigore il 24 settembre 2015 ma, in forza di una previsione contenuta nell’articolo 44, comma 3, questa limitazione è rimasta in standby per 24 mesi, durante i quali le cose sono rimaste inalterate.

Adesso, il periodo transitorio è arrivato alla scadenza e, conseguentemente, la norma di contenimento fa il suo ingresso nel quadro giuridico.

Qual è la ratio di questa previsione? Per comprenderne a fondo la portata, bisogna considerare che il decreto di riordino degli ammortizzatori sociali attua i principi postulati dalla legge delega (legge 183/2014, il cosiddetto Jobs act).

Tra le più rilevanti linee guida dettate dalla legge 183/2014 va annoverata la revisione dei limiti di durata dei trattamenti di cassa, che – secondo i principi della delega - vanno rapportati al numero massimo di ore lavorabili nel periodo di intervento della Cig.

In questa direzione va, ad esempio, la riduzione da 36 a 24 mesi del periodo complessivo di durata dei trattamenti nel quinquennio mobile.

Va, altresì, considerato che la Cigs è uno strumento utile a fronteggiare situazioni di crisi aziendali e di eccedenza occupazionale particolarmente significativi e che potrebbero portare a licenziamenti di massa, con evidente ripercussione sul fronte sociale. Il suo scopo è, quindi, quello di curare un momento di patologia anche grave ma non terminale.

In questo senso, già dal gennaio 2016 – in forza di una previsione contenuta nella legge 92/2012- non è possibile ricorrere all’intervento straordinario nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

La durata della Cigs
Tornando ai limiti temporali, vale la pena di ricordare che, per la causale di riorganizzazione aziendale – al cui interno si collocano i casi di ristrutturazione e conversione aziendale previsti dalla normativa antecedente al decreto di riordino (legge 223/1991) – la durata massima del trattamento è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per ciascuna unità produttiva.

Per crisi aziendale, invece, il periodo massimo è inferiore e non può eccedere i 12 mesi, anche continuativi. Il Dlgs 148/2015 ha attratto nell’alveo della Cigs anche il contratto di solidarietà difensivo(Cds) - che, in precedenza, godeva dell’autonomia normativa assegnatagli dalla legge 863/1984 – portando così a tre il totale delle causali per cui è possibile richiedere l’intervento pubblico straordinario.

Nell’ambito della durata complessiva dei trattamenti, il legislatore ha voluto in qualche modo spingere le aziende verso l’uso del contratto di solidarietà difensivo e ha previsto che, ai fini del calcolo dei 24 mesi di durata massima, il trattamento di integrazione salariale per Cds sia computato per la metà.

In questo modo, per esempio, laddove nel quinquennio mobile, un’impresa faccia ricorso alla Cigs solamente per Cds, l’intervento salariale potrà durare 36 mesi (fino a 24, infatti, il periodo varrà la metà, ovvero 12 mesi cui può aggiungersi un ulteriore anno). Questa logica non vale per le imprese edili e affini che, in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 4 del decreto di riordino, possono contare su un periodo massimo complessivo più ampio, di 30 mesi nel quinquennio mobile, per ciascuna unità produttiva.

Cigo e Cigs a confronto

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©