Rapporti di lavoro

Cigs per unità produttiva a rischio-esaurimento

di Enzo De Fusco

Il 24 settembre, a due anni dall’entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali (Dlgs 148/2015), per una buona parte di aziende si esaurirà il periodo di Cassa integrazione straordinaria a disposizione nel primo quinquennio. La norma prevede, infatti, proprio a decorrere dal 24 settembre 2015 un periodo massimo di ammortizzatori sociali in caso di crisi (12 mesi), riorganizzazione (24 mesi) o solidarietà (36 mesi).

Tuttavia, prima di considerare esaurito o meno il “plafond” di Cigs nel quinquennio mobile previsto dalla legge è necessario porsi il problema se è stata correttamente individuata l'unità produttiva che rappresenta uno snodo centrale dell'intera riforma introdotta con il Dlgs 148/2015.

Proprio sul fattore “durata” il ministero del Lavoro e l'Inps hanno fornito importanti indicazioni anche se nei fatti non sempre risulta agevole declinare tali istruzioni nel complesso organizzativo reale. D'altronde, accendere un faro su questo tema potrebbe fare spazio in azienda a nuovi periodi di Cigs. Ma facciamo il punto.

Il problema

Spesso le aziende identificano l'unità produttiva nel luogo “fisico” (lo stabilimento) in cui è svolta l'attività (di norma, una o più attività riferite al core business e le attività di supporto o di staff). È ragionevole pensare che sia stato questo anche il criterio adottato dalle aziende per comunicare all'Inps l'esistenza di unità produttive.

Ciò vuol dire, dunque, che fino ad oggi se l'azienda ha attivato una Cigs nello stabilimento solo per pochi lavoratori di una determinata area (ad esempio, gli operai di una linea di produzione) ha teoricamente consumato il plafond anche per tutti gli altri operai/impiegati che lavorano nello stabilimento in aree diverse.

Ma è proprio così? La domanda è legittima poiché raramente si va oltre il dato della sede fisica aziendale svolgendo valutazioni circa il modello organizzativo aziendale o le linee di produzione di business presenti nello stabilimento.

Le istruzioni

La risposta va ricercata nella circolare 9/2017 in cui l’Inps spiega che l'unità produttiva è lo «stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi». Quindi, secondo l'Inps, l'unità produttiva può essere anche una «struttura» che produce beni o eroga servizi. L'Inps, dunque, sembra aprire a una definizione di unità produttiva che non sia solo il luogo fisico ma anche una «entità funzionalmente unitaria risultante dalle relazioni reciproche dei suoi elementi costitutivi» (definizione di struttura nel vocabolario Treccani). Tuttavia, sempre secondo l'Inps, affinché questa “entità” possa essere definita unità produttiva, oltre al personale impiegato in via continuativa, deve possedere due requisiti:

1.autonomia organizzativa. Deve trattarsi di un “plesso organizzativo” (ossia, un insieme di elementi che cooperano allo svolgimento di un'attività) che presenta una fisionomia distinta e abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità.

2.idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso. Il ciclo produttivo altro non è che un procedimento tecnico per realizzare un determinato prodotto. Consiste in una serie sequenziale di operazioni che permettono la lavorazione e la trasformazione degli input di produzione al fine di ottenere un prodotto finale. Secondo l'Inps è importante che l'attività di produzione di beni o servizi individuata non deve limitarsi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa.

Ebbene, sulla base degli elementi richiamati è possibile trarre alcune conclusioni. L'unità produttiva, ai fini di una cassa integrazione, non è solo la sede fisica aziendale, ma il suo perimetro ideale può essere anche un'attività svolta all'interno di ciascuna sede; talché potrebbe essere possibile che in ciascuna di essa siano presenti anche più unità produttive.

Gli effetti nelle aziende

Conseguentemente, qualora all'interno della sede aziendale ci siano più linee organizzative per realizzare distinti prodotti di business, con le caratteristiche delineate, è ragionevole che ciascuna di esse possa essere considerata unità produttiva. Questo è il caso, ad esempio, delle aziende manifatturiere che hanno più linee produttive per realizzare distinti prodotti. Ebbene in questo caso ogni linea potrebbe essere considerata unità produttiva. D'altronde, l'azienda può essere chiamata a gestire una crisi di produzione per una linea di business e non per un'altra. E la richiesta di Cigs fatta per una linea di prodotto non può penalizzare future richieste di Cigs per altre linee, sebbene ricadenti tutte all'interno di una sede aziendale.

Al contrario, l'attività svolta nell'area amministrativa difficilmente potrà essere ricondotta ad unità produttiva poiché essa ha funzioni strumentali rispetto ai generali fini dell'impresa e rispetto all'attività produttiva.

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