Rapporti di lavoro

Buoni pasto: cumulabili fino a otto e molto più “spendibili”

di Alberto Bosco

In base all’articolo 51, comma 2, lettera c) del Dpr 917 del 22 dicembre 1986, non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore, nonché quelle in mense organizzate direttamente da lui o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, aumentato a 7 euro ove queste siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative temporanee o a unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Questa disciplina va ora integrata con quanto previsto dal decreto 122 del 7 giugno 2017, emanato dal ministero dello Sviluppo economico, entrato in vigore il 9 settembre 2017, che contiene disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Esso individua:
a) gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso tramite i buoni pasto;
b) le caratteristiche dei buoni pasto;
c) il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili;
al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, e un efficiente servizio ai consumatori.
L'articolo 2 della nuova disposizione fornisce le definizioni contenute nella tabella allegata.

Esercizi abilitati a erogare il servizio sostitutivo di mensa - Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto, ossia la somministrazioni di alimenti e bevande e la cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo, è erogato da parte dei soggetti che sono legittimati ad esercitare:
a) la somministrazione di alimenti e bevande;
b) l'attività di mensa aziendale e interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, in sede fissa e su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari;
e) la vendita al dettaglio e per il consumo sul posto dei prodotti dei propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l'attività agricola;
f) nell'attività di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona, nella propria azienda;
g) nell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.
Per tali attività occorre il rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti.

Caratteristiche dei buoni pasto - I buoni pasto consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono medesimo, e all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione. Essi:
a) sono utilizzati solo dai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale (anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto), e dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
b) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
c) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Contenuti dei buoni pasto

Altre novità - Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono, tra l'altro, i seguenti elementi: durata del contratto, condizioni e termini di preavviso per l'eventuale rinegoziazione o disdetta; clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, limiti di uso e termini di scadenza, specificati in modo espresso; indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per l'utilizzo dei buoni pasto presso di loro; l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente deve rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati. Infine, il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati, ferma la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©