L'esperto rispondeRapporti di lavoro

A chi spetta lo stipendio non riscosso del lavoratore deceduto

di Paolo Rossi

La domanda

Un lavoratore è deceduto il 17 marzo 2017. Il 9 marzo l’azienda ha corrisposto la retribuzione del mese di febbraio 2017. Ha operato la ritenuta d’acconto che verserà il prossimo 16 aprile. Il ministero delle Finanze ha più volte ribadito (circolari 1/8/090 del 28 gennaio 1989 e 326/E del 20 dicembre 1997) che restano nella sfera di competenza del lavoratore deceduto e, quindi, sono soggette a conguaglio per cessazione del rapporto, non solo le somme riscosse, ma anche quelle messe a disposizione dal sostituto, ancorché per qualsiasi ragione, materialmente non riscosse, sulle quali sia stata effettuata e versata la relativa ritenuta. Nel caso sopra esposto, dunque, la mensilità di febbraio rientra nella sfera del deceduto o in quella degli eredi?

Con il decesso del lavoratore dipendente il rapporto di lavoro si estingue automaticamente. Tuttavia le spettanze di fine rapporto non confluiscono indistintamente nell’asse ereditario del lavoratore deceduto, ma vengono assoggettate a una particolare disciplina in base alla diversa natura delle stesse. Il legislatore distingue due diverse categorie di emolumenti: somme acquisite iure proprio e somme acquisite iure successionis. Per quanto riguarda le somme iure proprio, si tratta dell’indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto. La corresponsione di queste somme è indipendente dall’accettazione dell’eredità: esse sono assegnate ex lege ai superstiti e non appartengono all’asse ereditario. Secondo quanto previsto dall’articolo 2122 del Codice civile le somme spettanti a titolo di Tfr (articolo 2120 del Codice civile) e di indennità di mancato preavviso (articolo 2118 del Codice civile ) spettano al coniuge, ai figli e – se viventi a carico del prestatore di lavoro – ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Tali soggetti si ripartiscono le somme secondo un libero accordo privato (sempreché tutti maggiorenni) o, in mancanza, “secondo il bisogno di ciascuno”. Le somme iure successionis sono invece quelle maturate dal lavoratore per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidate attraverso l’emissione del cedolino paga (si tratta normalmente delle competenze dell’ultimo mese di lavoro, quali retribuzione, straordinario, festività e di quelle relative a istituti plurimensili maturati ma non ancora liquidati, quali 13° mensilità, indennità per ferie e permessi individuali retribuiti non goduti). Tali emolumenti sono ricompresi nell’eredità e conseguentemente corrisposti agli eredi nella misura a ciascuno spettante oppure secondo quanto disposto nel testamento.

Retribuzioni “a disposizione” prima del decesso

Ciò posto, sotto il profilo fiscale, l’agenzia delle Entrate ha sottolineato (come correttamente riportato dal lettore) che restano nella sfera di competenza del lavoratore deceduto non solo le somme e i valori dallo stesso riscossi, ma anche tutti quelli messi a sua disposizione dal sostituto (ancorché, per qualsiasi ragione, materialmente non riscossi) sui quali è stata effettuata e versata la relativa ritenuta. Dalla posizione dell’agenzia delle Entrate emerge, ai fini dell’attribuzione delle somme alla sfera tributaria del de cuius, la necessaria sussistenza di tre condizioni concorrenti:

1. la liquidazione definitiva del cedolino paga (rif. “messa a disposizione”);

2. l’effettuazione delle ritenute fiscali;

3. il versamento tramite F24 delle stesse ritenute.

Nel caso esposto dal lettore non è rispettata quest’ultima condizione; ne consegue che gli emolumenti liquidati il 9 marzo, riferiti a febbraio 2017, ai quali è stata operata la ritenuta ma non versata, vanno imputati alla sfera tributaria degli eredi.

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