Rapporti di lavoro

Stp a quota 1.718: due su tre a bassa capitalizzazione

di Valentina Melis

Sono 1.718 le società tra professionisti iscritte al Registro imprese al 31 luglio. Il numero di queste aggregazioni è in crescita rispetto alle 939 di inizio 2016, ma finora la nuova formula, introdotta con la legge 183/2011, non ha in realtà esercitato un forte appeal sul mondo professionale.

La regione dove ne sono state costituite di più è la Lombardia, che ne ospita 374, seguita da Veneto (197), Lazio (163) ed Emilia-Romagna (154).

La società tra professionisti può essere costituita come società di persone (società semplice, Snc, società in accomandita semplice), società di capitali (Srl, Spa, società in accomandita per azioni) o come cooperativa: la maggior parte (1.048) delle Stp iscritte al registro ha la veste della Srl, giudicata la più conveniente, dato che, rispetto al 2016, il numero delle compagini di questo tipo è raddoppiato.

La suddivisione per classe di capitale sociale rivela una capitalizzazione bassa: per due terzi delle Stp, è compresa entro 10mila euro. Sono 299 quelle con un capitale da 10mila a 50mila euro e 220 quelle oltre la soglia dei 50mila euro.

Ma in quali settori la società tra professionisti ha riscosso più successo? L’attività più rappresentata è quella degli affari legali e contabilità, con 871 compagini. Bisogna ricordare che il numero totale delle Stp comprende anche le 169 società tra avvocati che sono state costituite in base al Dlgs 96/2001.

Seguono l’assistenza sanitaria, con 245 società, e l’attività degli studi di architettura e di ingegneria, con 233.

A frenare la costituzione delle Stp è stata la poca chiarezza sulla disciplina fiscale e contributiva, mai stabilita con una norma di legge. Di fatto, hanno sopperito a questo vuoto la prassi dell’agenzia delle Entrate e le iniziative di singole Casse professionali (per esempio di dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro e medici), che hanno varato delibere ad hoc, poi approvate dai ministeri del Lavoro e dell’Economia.

Sul piano fiscale, la società tra professionisti è considerata una società come le altre, che produce reddito d’impresa, e quindi è tassata secondo il principio di competenza: in base ai costi e ai ricavi maturati, a prescindere dal momento dell’incasso effettivo. Una disparità rispetto agli altri professionisti e lavoratori autonomi, tassati invece per cassa, cioè una volta che il reddito è stato effettivamente realizzato.

Sul piano contributivo - il punto che più preoccupava, al varo delle nuove norme sulle Stp, il mondo della previdenza professionale - è stato accettato il principio che i singoli professionisti soci sono tenuti a versare i contributi alla propria cassa di riferimento, sia sulla quota di partecipazione agli utili, sia sulla quota di volume d’affari spettante. I soci non professionisti sono naturalmente esclusi dal versamento del contributo alle Casse.

Per le società di professionisti dell’area tecnica c’è poi un ostacolo in più. La norma generale prevede il divieto di partecipare a più di una Stp e mal si adatta alle esigenze di architetti e ingegneri che si vogliono mettere insieme per partecipare agli appalti pubblici: nelle gare pubbliche capita infatti di frequente di partecipare a più bandi insieme. Anzi, di fatto, il professionista tecnico si organizza (e magari ha necessità di associarsi) proprio in funzione della gara di volta in volta bandita.

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