Rapporti di lavoro

Equo compenso per gli avvocati

di Giovanni Negri

Se sarà a futura memoria si vedrà. Intanto si può dire che questo scorcio finale di legislatura servirà per fare sbarcare in Parlamento il disegno di legge su un tema cruciale come l’ equo compenso per gli avvocati . Annunciato mesi fa dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, adesso arriva all’esame del Consiglio dei ministri in agenda per lunedì con questo unico punto all’ordine del giorno. Questo proprio a pochi giorni dal via libera alla legge sulla concorrenza.

Il provvedimento intende porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti forti, che vengono individuati nelle banche e assicurazioni e nelle imprese diverse dalle piccole e medie, come definite sulla base dei parametri europei. In queste condizioni, si scrive nella relazione al disegno di legge, «il regolamento contrattuale spesso si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente e, in aggiunta, per un compenso non equo corrisposto al professionista».

Inoltre, il provvedimento punta a evitare che una concorrenza potenzialmente distorta, da una parte, da possibili condotte di abuso dei soggetti “forti”, dall’altra, dal numero estremamente elevato di avvocati operanti sul territorio italiano, possa tradursi nell’offerta di prestazioni professionali al ribasso, con rischio di un peggioramento della loro qualità.

Scartata l’ipotesi di un ritorno sotto diverse forme della tariffe, per i noti problemi di compatibilità con la disciplina comunitaria, il disegno di legge stabilisce di sanzionare con la nullità le clausole vessatorie inserite nei contratti di prestazione professionale stipulati. Quali però le clausole che possono essere colpire dalla misura? Se ne presumono alcune, in particolare quelle che consistono:

a) nella possibilità data al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito;

d) nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione secondo cui, nell’ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, al legale è riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate sono state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra stipulata con lo stesso cliente, la nuova disciplina sui compensi si applica, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

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