Rapporti di lavoro

Prevenzione degli incidenti per estrazione di idrocarburi in mare: così la consultazione tripartita

di Antonio Carlo Scacco

Con decreto del 5 luglio scorso il ministero dello Sviluppo economico ha definito le modalità con cui gli operatori procedono alla consultazione tripartita (Comitato, operatori e rappresentanti dei lavoratori) e alla stipula del relativo accordo formale ai fini della prevenzione degli incidenti gravi nell'ambito delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

La consultazione è prevista dal decreto legislativo 145/2015, a sua volta adottato per recepire la direttiva 2013/30/Ue. Il decreto legislativo stabilisce i requisiti minimi per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti derivanti da operazioni effettuate in mare nel settore degli idrocarburi, in modo tale da assicurare una maggiore protezione dell'ecosistema marino e la protezione delle coste da eventuali fenomeni di inquinamento.

La consultazione tripartita è l'accordo formale che consente il dialogo e la cooperazione tra i vari soggetti coinvolti. Più in particolare, alla firma dell'accordo formale di consultazione tripartita partecipano il presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare (organismo che svolge funzioni assimilabili a quelle di una Authority) , l'operatore per tutte le attività off-shore condotte dalla società nello Stato italiano, e, infine, dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Oggetto della consultazione è la formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, l'analisi e la definizione di linee programmatiche e di azione, il sistema di gestione integrato della salute, della sicurezza e dell'ambiente ma possono essere esaminati anche progetti specifici su richiesta di uno dei soggetti interessati.

Sotto la specifica tematica della salute e sicurezza, il documento contiene l'intero sistema di gestione relativo, inclusa una descrizione delle modalità organizzative per il controllo dei grandi rischi e i sistemi di verifica indipendente. In concreto il procedimento inizia con la predisposizione, da parte dell'operatore, del “documento di consultazione”, successivamente inviato al Comitato e alla rappresentanza dei lavoratori.

Il presidente del Comitato, o un suo delegato, convoca a sua volta via Pec gli interlocutori assegnando loro un termine non superiore a 30 giorni per la presentazione di osservazioni, congruamente motivate, circa le modifiche da apportare al documento. Le riunioni sono previste con cadenza almeno annuale (il termine può essere abbreviato, ove le circostanze lo richiedano).

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