Rapporti di lavoro

Lavoratori trasferibili durante la Cigs

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Gli spostamenti dei lavoratori tra due unità della medesima impresa, entrambe interessate da cassa integrazione straordinaria, non rilevano ai fini dell’anzianità di effettivo lavoro (90 giorni), necessaria per accedere all’ammortizzatore. Lo ha ribadito il ministero del Lavoro nella circolare 14/2017 .

L’articolo 1, comma 2, del Dlgs 148/2015, di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto che, per poter beneficiare del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere «presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione».

La dizione stabilita dal decreto attuativo Jobs act che, ai fini dell’anzianità aziendale, pone l’accento sull’effettivo lavoro ossia sulle giornate di concreta presenza lavorativa, a prescindere dalla loro durata, può avere fatto sorgere - in talune ipotesi - dubbi interpretativi.

È il caso delle imprese che, in relazione al programma di interventi - postulato dall’articolo 24 del decreto di riordino - finalizzati a superare le inefficienze organizzative e gestionali, si trovino nella necessità di trasferire maestranze da un sito produttivo a un altro.

In questa ipotesi, chiarisce il Ministero, il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità operativa richiedente va verificato esclusivamente con riferimento alla data di presentazione della domanda di Cigs, relativa all’originaria unità produttiva. Una volta soddisfatta questa condizione, i lavoratori - durante il periodo di fruizione del trattamento - possono transitare su una diversa unità facente capo alla medesima impresa, in cui opera la Cigs, senza che questo comporti il venir meno del diritto all’ammortizzatore sociale.

Riguardo all’anzianità aziendale, vale la pena di rammentare che - in analogia con la precedente normativa (articolo 16, comma 1, della legge 223/1991) - nei 90 giorni sono compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza della Suprema corte, anche quelli di maternità obbligatoria. Inoltre, in caso di trasferimento d’azienda ex articolo 2112 del codice civile, si tiene conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante.

Segue la stessa logica il cambio di appalto. Nell’ipotesi di subentro è previsto, infatti, che per i lavoratori transitati nel nuovo soggetto, nel contesto della medesima attività appaltata, i 90 giorni si calcolino tenendo conto di tutto il periodo durante il quale i lavoratori sono stati impiegati, a prescindere dal mutamento del profilo datoriale.

La circolare 14/2017

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