di Andrea Costa

La domanda

Un Azienda di nazionalità turca deve distaccare circa 40 dipendenti di nazionalità turca presso un Azienda italiana. Quali sono gli adempimenti da porre in essere per le due Aziende?

Le informazioni fornite non sono sufficienti per una puntuale analisi della fattispecie. In compenso è possibile richiamare i principali dei variegati aspetti che interessano la mobilità transnazionale dei dipendenti dalla Turchia all’Italia, nella consapevolezza che, in questa sede, si analizzeranno unicamente gli adempimenti richiesti dalla normativa italiana, rimandando ad un consulente in loco per la definizione delle comunicazioni da effettuare in Turchia. Tra l’altro la fattispecie oggetto del quesito deve essere inquadrata nell’ambito delle più recenti novità legislative in materia di distacco nell’ambito di una prestazione di servizi definito dal D.Lgs. 17.7.2016, n. 136 e dal successivo D.M. 10.8.2016, così come interpretate dalle circolari INL 22.12.2016, n. 3 e 9.1.2017, n. 1. Dunque i lavoratori vengono distaccati per un certo periodo di tempo (la durata è importante nel definire la legislazione applicabile) da una società distaccante presente in Turchia, loro datrice di lavoro, in una società distaccataria italiana (appartenente al medesimo gruppo? Altra informazione fondamentale). Qui di seguito gli aspetti più rilevanti. Aspetti di immigrazione Trattandosi di cittadini non comunitari la società distaccante deve curare le pratiche di immigrazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, seguendo procedure distinte a seconda: - che la società distaccataria e distaccante facciano o meno parte del medesimo gruppo; nel primo caso le procedure possono essere molto veloci, ma i lavoratori debbono rientrare nelle ipotesi previste nell’art. 27-quinquies del Testo Unico dell’immigrazione (d.lgs. 286/1998) - della tipologia di attività svolta, se ricadente nelle ipotesi del Testo Unico dell’immigrazione per le quali è previsto l’ingresso al di fuori dei flussi. Il rispetto delle regole di immigrazione richiede anche la predisposizione di una documentazione specifica da verificare dal sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 e l’impegno a rispettare la normativa italiana in materia di lavoro, se non altro per gli istituti espressamente richiamati. Aspetti amministrativi Tra la società estera e la società italiana deve essere redatto un Service agreement nel quale riportare le modalità di svolgimento dell’assegnazione e i criteri di riaddebito: il lavoratore continua ad essere dipendente della società estera che ne sostiene direttamente i costi (e continua a produrre le buste paga), mentre spetta all’effettivo beneficiario la relativa copertura. Inoltre deve essere predisposta una lettera di distacco tra la società distaccante e il dipendente, integrativa del contratto di lavoro. Ad eccezione del distacco infragruppo, la nuova disciplina prevista dal D.Lgs. n. 136/2016 che ha recepito la direttiva 2014/67/UE prevede che: - la distaccante comunichi il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni utilizzando il modello “UNI_Distacco_UE”; - durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, la distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. - l'impresa distaccante ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali. Aspetti di sicurezza sociale Tra l’Italia e la Turchia è in vigore dal 1.8.2015 un’apposita convenzione in materia di sicurezza sociale (firmato a Roma l'8.5.2012, ratificato con la legge 11.3.2015, n. 35), il cui articolo 7 consente il mantenimento della contribuzione in Turchia per un periodo massimo di 24 mesi, sempreché si sia in possesso del modello CE1 richiesto in Turchia e rilasciato dall’autorità previdenziale estera turca. Il distacco è prorogabile con l’accordo di entrambi le autorità previdenziali dei due Paesi. Per il principio di territorialità dell’obbligo contributivo occorre versare in Italia, per il tramite di una rappresentanza previdenziale della distaccante turca, i contributi normalmente coperti nel nostro Paese per un lavoratore subordinato non contemplati nell’accordo. Aspetti fiscali Sarà cura dei lavoratori versare le imposte per il tramite della dichiarazione dei redditi. Occorre infine verificare la copertura sanitaria.

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