Rapporti di lavoro

Assegno ordinario per massimo 12 mesi da parte del Fondo di solidarietà del credito cooperativo

di Luca Vichi

Con il messaggio 3097 del 25 luglio 2017, l'Inps illustra la deliberazione numero 2 dell'11 aprile 2017 con cui il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del credito cooperativo ha ridefinito i criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario.

Finalità del fondo
Il fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo è stato istituito dal decreto interministeriale 82761 del 20 giugno 2014 e ha lo scopo di erogare prestazioni a sostegno del reddito, tra cui assegni ordinari d'importo pari all'integrazione salariale, in caso di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro.

La nuova delibera
La deliberazione 2/2017 stabilisce che le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017, non possono riguardare interventi superiori ai 12 mesi.
Ciò sempre nel rispetto dei limiti previsti dal comma 4, articolo 9 del decreto citato. Più precisamente l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti nel trimestre precedente dall'azienda stessa, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni, relative sia a programmi formativi sia ad assegni ordinari, già deliberate e fruite da parte dell'azienda istante.

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