Rapporti di lavoro

Coinvolgimento dei lavoratori al centro della nuova impresa sociale

di Antonio Carlo Scacco

Miglioramento della disciplina dell'impresa sociale attraverso la eliminazione di alcune criticità, soprattutto di carattere fiscale, rimozione delle barriere che ne ostacolano lo sviluppo e introduzione di misure strutturali per il suo rafforzamento: sono i contenuti del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 112, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 luglio, adottato in attuazione della legge di delega 106/2016.

È sociale l’impresa privata, anche in forma societaria, che non persegue scopi di lucro ma esercita la propria attività (almeno il 70% dei ricavi) per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati. Non si tratta, pertanto, di un tipo giuridico, quanto di una qualifica attribuibile a tutti i tipi di enti che rispettino i requisiti stabiliti dalla norma. Vi appartengono di diritto, a mente dell’articolo1, comma 4, le cooperative sociali di cui alla legge 281/1991 (quindi anche prescindendo dalla verifica dei requisiti).

Notevolmente ampliato rispetto alla previgente ed abrogata disciplina dettata dal decreto legislativo 155/2006 il campo di attività. A tale proposito, anzi, stante il tumultuoso sviluppo delle attività riconducibili al Terzo settore, l'elenco sarà aggiornato periodicamente con apposito Dpcm. Circa l'assenza dello scopo di lucro, si ribadisce il divieto di distribuzione degli utili o avanzi di gestione ma, per le sole imprese sociali societarie, sarà possibile remunerare il capitale conferito dai soci attraverso la distribuzione di dividendi (sia pure limitatamente).

Sul piano lavoristico si segnala l'articolo 11 che contiene importanti novità circa il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti della impresa sociale. Per coinvolgimento deve intendersi un idoneo meccanismo di consultazione mediante il quale i lavoratori (e gli altri soggetti interessati), siano posti nelle condizioni di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. Così formulata la disposizione richiama sia la norma costituzionale circa la partecipazione dei lavoratori alla gestione della azienda ( articolo 46) sia i più recenti approdi europei in materia di responsabilità sociale (ad esempio la direttiva 2001/86/CE). In proposito il ministero del Lavoro elaborerà specifiche linee guida che dovranno tenere conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale.

Al fine di preservare il peculiare carattere sociale dell'impresa da eventuali atti dispositivi successivi, il medesimo dicastero dovrà altresì adottare un apposito decreto cui dovranno conformarsi gli atti di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio, ferma restandone la efficacia subordinata ad una successiva autorizzazione ministeriale.

Di interesse, infine, la disposizione di cui all'articolo 13 secondo cui ai lavoratori dell'impresa sociale si applica, oltre all'obbligo del rispetto del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di cui al menzionato articolo 51, il limite massimo del rapporto uno ad otto in ordine alle differenze retributive (retribuzione annua lorda). Le retribuzioni più alte, pertanto (ad esempio degli organi apicali) non potranno mai superare di otto volte le retribuzioni più piccole. È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati (da iscrivere in apposito registro) non può essere superiore a quello dei lavoratori. Sempre al ministero del Lavoro, nella veste dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sono affidati i controlli (escluse le coop che restano nella competenza del ministero dello Sviluppo economico).

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