L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Il congedo matrimoniale in assenza di Ccnl

di Alberto Bosco

La domanda

Un impiegato è titolare di un rapporto di lavoro regolato esclusivamente dalla contrattazione individuale. Nel contratto di lavoro, oltre a non essere presente un rinvio a Ccnl, non è prevista la disciplina del congedo matrimoniale. Poichè la normativa di riferimento di tale congedo (R.D.L. 24.6.1937, n. 1334) è stata abrogata dall'art. 1, D.Lgs. 13.12.2010, n. 212, il lavoratore ha comunque diritto alla fruizione dei 15 giorni di congedo?

L’abrogazione della norma di riferimento e l’assenza dell’applicazione di un qualsivoglia contratto collettivo rendono la risposta assai incerta, a fronte peraltro dell’assoluta singolarità della fattispecie. Volendo comunque dare una risposta, occorrerebbe conoscere come sia stato stipulato il contratto individuale e cosa esso contenga: di fronte a un notevole miglioramento delle complessive condizioni e del trattamento applicato al lavoratore si potrebbe ritenere tale diritto (peraltro solo eventuale, dato che nessuno è obbligato a contrarre matrimonio) “assorbito” nel complessivo trattamento individuale più favorevole. In ogni caso, la negazione del congedo – pur se non previsto in alcun modo – fa sorgere più di qualche perplessità, se non altro in relazione al fatto che esso viene pacificamente riconosciuto da tutti i contratti collettivi vigenti, che sono anche il riferimento per il giudice nella determinazione del trattamento economico-normativo minimo del lavoratore. Si ritiene, dunque che in caso di contenzioso il giudice potrebbe, riconoscere il congedo al lavoratore.

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