Rapporti di lavoro

Extra-Ue: costi ridotti per il rilascio del permesso di soggiorno

di Alberto Rozza

Il ministero dell'Interno, con la circolare 9 giugno 2017, n.18780, facendo seguito al Decreto interministeriale (Economia e Interno) datato 5 maggio 2017, ha ricordato che dal 9 giugno 2017 il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero agli Sportelli Unici per l'immigrazione è subordinato al versamento dei nuovi importi dei contributi, che rispetto a quelli previsti originariamente dal dm 6 ottobre 2011, si riducono della metà.
L'intervento ministeriale fa seguito alla pronuncia del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2016 n. 4487 che, nel confermare la decisione del Tar del Lazio n. 6095/2016, si è allineata alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 2 settembre 2015 C-309/14, che ha disposto la disapplicazione dell'articolo 5, comma 2-ter del dlgs n. 286/1998, il quale fissa gli importi dei contributi richiesti per tutti i permessi di soggiorno da un minimo di 80 euro ad un massimo di 200 euro, in quanto costituenti nel loro complesso un ostacolo, per il loro importo eccessivamente elevato, ai diritti conferiti ai cittadini stranieri richiedenti i permessi di soggiorno.
Più precisamente, secondo il decreto interministeriale 5 maggio 2017 il contributo dovuto per il rilascio dei permessi di soggiorno di durata superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 1 anno passa dagli attuali 80 euro a 40 euro. È il caso, ad esempio, del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Invece, il contributo per i permessi di soggiorno di durata superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni, generalmente richiesti in caso di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, si riduce a 50 euro. In origine, invece, il costo era di 100 euro.
Infine per il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero dovrà versare un contributo di soli 100 euro, in luogo dei 200 euro richiesti prima della modifica ministeriale.
Quest'ultimo importo dovrà essere sostenuto anche dai dirigenti e dai lavoratori altamente specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi:
- dell'articolo 27, comma 1, lett. a) del T.U. immigrazione;
- dell'articolo 27-quinquies e dell'articolo 27-sexsies del Testo Unico immigrazione,
Più precisamente, nel primo caso si tratta dei dirigenti o del personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea. Il loro ingresso è previsto al di fuori del decreto flussi.
Il secondo caso, anch'esso esente dai flussi, riguarda invece le ipotesi previste dal dlgs 29 dicembre 2016, n. 253 che ha dato attuazione alla Direttiva 2014/66/Ue sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, dei lavoratori specializzati e dei lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Questi ultimi hanno luogo quando lo straniero, occupato in un'azienda stabilita in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, viene distaccato presso un'entità ospitante presente in Italia, dove per entità ospitante si intende una sede, una filiale o una rappresentanza dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito oppure un'impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile (cosiddetto distacco infragruppo).
Invece l'articolo 27-sexies del dlgs 286/1998 disciplina la cosiddetta mobilità internazionale. Ossia il trasferimento intra-societario da un Paese ad un altro dello straniero già titolare di un permesso di soggiorno Ict in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro.
Secondo il ministero dell'Interno restano esclusi dal versamento del contributo, ai sensi del dm 6 ottobre 2011, i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano con età inferiore a 18 anni, i figli minori stranieri a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i cittadini stranieri in Italia per ricevere cure mediche, nonché i loro accompagnatori, i cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari, i cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
A questi si aggiungo anche i cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno.
Rimangono invece invariati gli altri costi fissi previsti ogni volta che viene richiesto il rilascio del permesso di soggiorno da parte dello straniero: 16 euro per la marca da bollo, 30,46 euro per il permesso di soggiorno elettronico e 30 euro per le spese di servizio delle Poste italiane.

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