Rapporti di lavoro

Ai governatori l’onere di contrastare gli abusi sui tirocini

di Giampiero Falasca


Le linee guida sui tirocini approvate il 25 maggio scorso dalla Conferenza Stato Regioni non sono immediatamente vincolanti, ma dovranno essere tradotte in atti normativi da parte delle singole regioni; è ancora presto, quindi, per fare una valutazione definitiva dell'impatto concreto che potranno avere queste disposizioni.
Certamente, già da ora si possono mettere in luce alcune novità importanti, come l'innalzamento della durata dei tirocini, che sale a 12 mesi per tutti i tipi di stage (eccetto quello per i disabili).
L'allungamento della durata del periodo di tirocinio può avere effetti controversi, in quanto chi usa in maniera distorta l'istituto potrebbe beneficiare di uno spazio maggiore per proliferare nell'abuso. E anche se non c'è un uso distorto, è difficile pensare che il percorso di formazione che dovrebbe accompagnare lo stage possa svolgersi con intensità per un periodo così lungo.
Un'altra innovazione degna di nota riguarda la tendenziale cancellazione delle definizioni, presenti nelle linee guida precedenti, delle diverse tipologie di tirocini, che oggi sono ricondotti ad uno schema sostanzialmente unitario.
Questa modifica può avere un effetto positivo, semplificando un pacchetto di definizioni molto sofisticato e complesso sul piano teorico ma privo di reali riscontri sul versante concreto e applicativo.
Le linee guida definiscono, inoltre, le condizioni ostative all'utilizzo dello stage (es. non può utilizzare stagisti chi ha intimato licenziamenti economici nei dodici mesi precedenti); questa tecnica ricalca i meccanismi solitamente utilizzati dal legislatore per delimitare l'utilizzo del lavoro subordinato flessibile. Questa assimilazione non sembra comprensibile vista la differenza strutturale che dovrebbe caratterizzare questi strumenti.
Non ci sono novità, invece, sul trattamento economico dello stagista, in quanto viene confermato l'obbligo di corrispondere un'indennità mensile non inferiore a 300 euro.
La parola ora passa alle Regioni: spetta a loro cercare di tenere ferma e valorizzare l'anima formativa dello stage, evitando di consolidare o incentivare l'utilizzo improprio (non impedito, in questi anni, dalle regole esistenti) del tirocinio come contratto di lavoro a basso costo, anche utilizzando correttamente gli incentivi economici utilizzabili da programmi come garanzia giovani.
Con questo non si vuol dire che lo stage non possa avere anche una finalità occupazionale: è giusto e legittimo pensare al tirocinio come strumento per inserire i giovani nel mercato del lavoro, ma questo inserimento deve essere il risultato di un percorso di formazione e apprendimento sul lavoro, mentre non può avvenire tramite la riduzione dei costi e delle tutele.

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