Rapporti di lavoro

Senza Uniemens rischio evasione

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Trasmettere in ritardo il flusso UniEmens ovvero non inviarlo oppure inserirvi delle informazioni non rispondenti al vero, può rivelarsi molto costoso. Queste situazioni, infatti, configurano l’ipotesi di evasione contributiva , ferma restando la possibilità per il datore di lavoro (o il committente), di dimostrare che non si volevano attuare intenti fraudolenti con lo scopo di evadere i contributi.

È quanto emerge dalla lettura della circolare Inps n. 106, diffusa ieri. Nel documento l’Istituto ripropone una ricostruzione dell’impianto normativo che regola la materia alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi negli anni, con particolare riferimento ai contenuti della sentenza della Cassazione, sezione lavoro, n. 28966/2011. Dal punto di vista normativo, il regime sanzionatorio previsto in caso di mancato o parziale versamento dei contributi è regolato dall’articolo 116, comma 8, dalla legge 388/2000. Secondo tale disposizione le fattispecie sono due: l’omissione e l’evasione. Quest’ultima (più grave ed economicamente più pesante) si realizza se – nel comportamento del soggetto inadempiente – c’è la volontà di celare informazioni con il fine specifico di non versare i contributi o i premi. Su questo punto la Corte, nella richiamata sentenza, ha specificato che l’occultamento si verifica anche in caso di presentazione di denuncia obbligatoria all’Inps, incompleta o non veritiera. In questo caso, infatti, l’Istituto non è in grado di conoscere gli elementi idonei a definire l’obbligo dell’imposizione contributiva.

Esiste un collegamento funzionale, afferma la Cassazione, tra le denunce obbligatorie e il pagamento dei contributi dovuti; la mancata presentazione delle prime fa presumere l’esistenza di una volontà del soggetto inadempiente tesa all’occultamento di informazioni con lo scopo di rendere più agevole la via all’evasione contributiva totale o parziale. Resta ferma la possibilità di dimostrare l’assenza di tale volontà, prova che, però, non può essere costituita dalla corretta compilazione del Lul (o di altri documenti similari) ma viene rimessa al giudice di merito. Allo stesso modo, si ribadisce nella circolare, vista la struttura e la sintassi della normativa di riferimento rientra nell’evasione anche la tardiva presentazione delle denunce (per esempio il flusso UniEmens), peraltro, già in passato considerata tale dalla giurisprudenza.

In chiusura l’Istituto ricorda che i contribuenti hanno la possibilità di ricorrere a una sorta di ravvedimento operoso che si concretizza se la denuncia viene presentata entro 12 mesi (dalla prevista scadenza) e i relativi contributi vengono versati nei successivi 30 giorni, sempre che l’Inps non abbia ancora notificato contestazioni o richieste. In tal caso le sanzioni civili dovute saranno quelle più lievi dell’omissione, fattispecie che si verifica anche se tutti gli adempimenti sono stati assolti (denunce e registrazioni obbligatorie), ma i contributi sono stati omessi o versati in ritardo.

Rapporti di lavoro, impugnazioni al Comitato regionale Inps

Sempre ieri, con il messaggio n. 2799, l’Istituto ha chiarito che rimane il Comitato regionale Inps l’organo a cui devono rivolgersi i lavoratori, i quali - avendo ricevuto provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro adottati dagli Uffici amministrativi dell’istituto di previdenza, a seguito di verifiche amministrative o in conseguenza di un verbale ispettivo - vogliono impugnare il provvedimento loro notificato.

L’istituzione – a opera dell’articolo 11 del dlgs n. 149/15- del Comitato per i rapporti di lavoro, non cambia, infatti, il quadro normativo delle competenze. Per proporre il ricorso, i lavoratori hanno a disposizione 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento che intendono impugnare. L’istanza va trasmessa per via telematica (pena la sua irricevibilità), accedendo al Servizio “Ricorsi OnLine”, del portale istituzionale dell’Inps, all’indirizzo www.inps.it. I cittadini dotati di Pin possono inviare il ricorso direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

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