Rapporti di lavoro

Cig edilizia, criteri distinti

di Josef Tschöll

Con l'ultima riforma del mercato del lavoro (Jobs act) è stata abrogata e collocata all'interno del dlgs n. 148/2015 la vecchia e particolare disciplina in materia di cassa integrazione guadagni per il settore edile. Alcuni aspetti della riforma sono stati però poi modificati dal Legislatore o meglio chiariti da parte del ministero del Lavoro.

Il decreto legislativo introduceva anche per il settore edile e lapideo come condizione per la fruizione dell'integrazione salariale ordinaria il possesso di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni (alla data di presentazione della relativa domanda di concessione) presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la Cigo. Il rispetto della condizione non è necessario per le domande relative ai trattamenti di integrazione ordinari a seguito di eventi oggettivamente non evitabili. Inizialmente questa eccezione era però limitata al settore industriale (comprese anche le imprese industriali dell'edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei). In seguito e con le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 308, della legge n. 208/2015 l'eccezione è diventata la regola con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

L'altro aspetto particolare per il settore edile, il quale è strettamente connesso a quello di anzianità di effettivo lavoro, è la nozione di unità produttiva. Inizialmente, nella circolare n. 197/2015, l'Inps aveva escluso dalla definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti. Nel messaggio n. 7336/2015 aveva poi precisato che nei settori edili e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi, deve essere in esecuzione di un contratto di appalto e i lavori con una durata minima di almeno sei mesi. In seguito l'Inps ha dovuto cambiare il suo orientamento su indicazione del ministero del Lavoro, a sua volta sollecitato dalle parti sociali. Così nella circolare n. 139/2016, l'istituto previdenziale ha fissato ad un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri.

I nuovi chiarimenti sollecitati dalle parti sociali. Il ministero del Lavoro torna sull'argomento con la nota del 14 giugno 2017, indirizzata a Inps e Ance (associazione dei costruttori edili). Per la verifica delle condizioni di spettanza della cassa integrazione è necessario tenere distinti la nozione di unità produttiva e i requisiti soggettivi del lavoratore. Da un lato si trovano le caratteristiche che deve avere un cantiere edile per essere qualificato come unità produttiva e questo è stato confermato in una durata di almeno 30 giorni. Dall'altro lato è necessaria la verifica, in capo ai lavoratori interessati, del requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale.

Così, secondo il Ministero, per i cantieri che costituiscono unità produttiva la verifica dell'anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere e, di conseguenza, potranno fruire del trattamento di integrazione salariale quei lavoratori che abbiano maturato, presso l'unità produttiva (o meglio il cantiere) per la quale viene richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Ovviamente il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro non è richiesto qualora la sospensione dei lavori è effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili. Soprattutto nei cantieri edili la maggior parte delle richieste di Cigo è effettuata per motivi oggettivamente non evitabili (intemperie, etc.), escludendo i lavoratori dai requisiti di accesso altrimenti previsti.

Diversamente, nel caso in cui un cantiere abbia una durata inferiore a 30 giorni e non sia dunque qualificabile come unità produttiva autonoma rispetto all'impresa, può essere considerata come unità produttiva di riferimento dei lavoratori la sede dell'impresa, alla quale vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive. Secondo questo orientamento è consentito sommare i giorni lavorati sui cantieri di breve durata (comprese le giornate di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e maternità) per raggiungere i 90 giorni richiesti.

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