Rapporti di lavoro

Gli «sconti» sul telefono aziendale

di Salvatore Servidio

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, per la determinazione dell'imposta dovuta o dell'eccedenza, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Telefoni aziendali - I telefoni fissi e mobili, smartphone compresi, sono elementi essenziali per le modalità di lavoro odierne e per il loro acquisto e gestione sono previste delle agevolazioni fiscali che sono state modificate con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

In particolare, con riguardo all'IVA, è stata abrogata la lettera g) dell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, che prevedeva una detrazione forfetaria dell'IVA al 50% ed è stata introdotta una detrazione IVA differenziata in base all'effettivo utilizzo del telefono nell'ambito dell'attività dell'impresa, applicando il principio di inerenza.

Il principio di inerenza, oltre che per la detrazione IVA, costituisce un fondamentale requisito nella determinazione del reddito d'impresa (ma più ampiamente di qualsiasi reddito che sia tassato al netto dei costi, ovvero anche di lavoro autonomo o diverso), ex art. 109, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Pur in mancanza di uno specifico riferimento normativo, esso attiene al rapporto causale che deve sussistere tra le componenti del reddito/volume d'affari e l'esercizio dell'attività dell'impresa: implica che tutti i componenti del reddito (positivi e negativi) e le operazioni IVA devono inerire all'esercizio dell'attività d'impresa e non si devono porre in un semplice rapporto di occasionale riferibilità soggettive all'impresa stessa o costituire una mera erogazione di reddito.

Detraibilità IVA - Pertanto:
- in caso di utilizzo esclusivo è possibile detrarre il 100% dell'IVA sostenuta;
- in caso di utilizzo promiscuo è possibile detrarre o il 50% dell'IVA sostenuta con una percentuale forfetaria, o una percentuale diversa a patto che si possa dimostrare (v. art. 19, comma 4, D.P.R. n. 633/1972). Nel caso in cui si eserciti una detrazione maggiore, gli operatori saranno maggiormente esposti ad eventuali controlli fiscali da parte del Fisco.
In sostanza, in caso di utilizzo promiscuo del telefono cellulare la detraibilità ai fini IVA riguarda solo la parte di traffico di telefonia mobile dedicata alle chiamate di lavoro, ovvero quelle effettivamente afferenti all'esercizio dell'impresa.

La percentuale di detrazione dell'IVA riguarda, oltre all'acquisto dei telefoni cellulari, anche i costi di gestione quali:

-- canoni di abbonamento;
-- spese di impiego;
-- spese di manutenzione;
-- spese di riparazione.

Per la telefonia fissa in linea generale si presume la completa e totale inerenza, pertanto l'IVA risulta detraibile al 100%, tuttavia è utile avvertire che eventuali controlli fiscali saranno rivolti a determinare se effettivamente il telefono fisso viene utilizzato per soli scopi professionali o anche privati. In quest'ultimo caso l'Amministrazione finanziaria sarebbe legittimata a richiedere il versamento del costo maggiore dedotto con applicazione di sanzioni ed interessi.

Ad essere interamente deducibili sono anche l'IVA pagata in bolletta e le spese di installazione, allaccio, impianto e manutenzione.

Da precisare che i costi e la detraibilità dell'IVA per le spese di telefonia sostenute dalle imprese di autotrasporto sono riconosciute nella misura del 100%, nel limite di un apparecchio per veicolo.

Telefono fisso ---> Uso esclusivo ---> 100% ---> Principio di inerenza
Telefono fisso ---> Uso promiscuo ---> 50%
Telefonia mobile/Cellulari ---> Uso esclusivo ---> 100% ---> Da dimostrare
Telefonia mobile/Cellulari ---> Uso promiscuo ---> 50% ---> Principio di inerenza
Telefonia fissa e mobile ---> Uso promiscuo con riaddebito valore di utilizzo ---> 100%


Imposte sui redditi - Il costo deducibile ai fini IRES ed IRPEF è dell'80% sia in caso di telefonia fissa che di telefonia mobile per effetto della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ha innalzato la deducibilità dei costi sostenuti relativamente all'acquisizione, all'impiego e alla manutenzione dei telefoni mobili utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni dal 50% all'80% e ha ridotto quella per i telefoni fissi dal 100% all'80% (v. art. 102 TUIR).
Esempio:
Poniamo il caso di un acquisto di un telefono cellulare al prezzo di 100 euro più IVA al 22% (22 euro), totale 122 euro:

- il costo del telefono di 100 euro può essere portato in deduzione ai fini IRES;
- il costo di 22 euro può essere detratto in proporzione al reale utilizzo, principio di inerenza, e la rimanente parte si andrà a sommare al costo deducibile valido ai fini IRES.

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