Rapporti di lavoro

Premio più ricco senza i contributi

di Stefano Sirocchi

Doppio binario per i premi di risultato in denaro (di cui alla legge di Stabilità 2016, ai commi da 182 a 189 dell'articolo 1) erogati dalle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Le novità

Per i contratti aziendali o territoriali siglati a partire dallo scorso 24 aprile, si applicano le nuove regole introdotte dal decreto 50/2017. Sicchè, sulle somme premiali concesse ai dipendenti spetta sia lo sconto di 20 punti percentuali sui contributi Ivs a carico del datore di lavoro, ma entro una quota imponibile di 800 euro, sia l’aliquota fiscale agevolata del 10%, nei limiti di 3.000 euro. Inoltre, sulla stessa quota di 800 euro, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Viceversa, per i contratti stipulati anteriormente al 24 aprile 2017, continua ad applicarsi il vecchio regime. In questo caso, i premi in denaro non godono di alcun beneficio a livello di versamenti contributivi, ma beneficiano dell’imposta sostitutiva del 10% fino alla soglia di 4.000 euro annui, come stabilito dall’articolo 1, comma 160, lettera e), della legge di bilancio 2017, in vigore dal primo gennaio 2017. Nel 2016, invece, la soglia era di 2.500 euro.

In ogni caso, dal 2017 accedono all’incentivo i lavoratori subordinati nel settore privato che, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi, abbiano avuto redditi di lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro. Inoltre i dipendenti si intendono coinvolti pariteticamente se in azienda sono istituiti gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, in cui le opinioni espresse dai lavoratori contino quanto quelle dei responsabili; non rientrano invece nella fattispecie i comitati semplicemente consultivi, di addestramento o formazione.

I calcoli

A fini del calcolo del beneficio e nell’attesa di istruzioni ufficiali, si ritiene opportuno procedere seguendo le passate indicazioni fornite dalle Entrate. Nella circolare 28/E del 2016 è stato chiarito che le soglie indicate all’articolo 1, commi 182 e 189, della legge 208/2015 (dal primo gennaio scorso rispettivamente pari a 3.000 e 4.000 euro) devono intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Per applicare la nuova disciplina, tuttavia, bisogna tener conto che il limite da rispettare per i contratti siglati dal 24 aprile è solo quello di 3.000 euro (essendo stato abrogato il tetto dei 4.000 euro) e che i contributi previdenziali lato dipendente non sono dovuti sui primi 800 euro del premio percepito.

Pertanto la somma premiale massima che può beneficiare interamente dell’imposta sostitutiva al 10% è 3.222,64 euro, al lordo dei contributi a carico del dipendente, se pari al 9,19 per cento. Infatti 3.222,64 – ((3.222,64 – 800) x 9,19%) = 3.000, cioè l’importo al netto delle ritenute previdenziali (222,64), ma al lordo dell’imposta sostitutiva, che in questo caso evidentemente è di 300 euro (e dunque con un premio netto di 2.700 euro). Da ciò ne consegue che i premi oltre 3.222,64 euro scontano la tassazione ordinaria per l’eccedenza, come nel terzo esempio riportato nella tabella a fianco.

Qualche dubbio potrebbe sorgere per i dipendenti che sono tenuti a versare anche il contributo Cigs pari allo 0,30% oltre al 9,19 per cento. La norma stabilisce genericamente che «non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore» e quindi l’esenzione potrebbe ricomprendere anche il contributo Cigs. Qualora così non fosse, tale contributo andrebbe versato sull’intero premio, compresa la quota agevolata fino a 800 euro, con tutte le conseguenze a seguire sui calcoli.

Cresce il premio, scende la pensione

Infine, ultima annotazione sulla nuova normativa. Il risparmio immediato del versamento di contributi previdenziali non richiede nessuno stanziamento di risorse finanziarie da parte dello Stato. Infatti l’agevolazione contributiva comporta una corrispondente riduzione della copertura previdenziale del lavoratore. Piuttosto, da queste novità le casse erariali se ne avvantaggeranno, vista la riduzione della soglia massima degli importi detassabili, da 4.000 a 3.000 euro, per i premi in denaro ma anche in natura (sotto forma di benefit), assegnati ai dipendenti coinvolti pariteticamente.

Gli esempi

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