Il ritardo recuperato non è lavoro straordinario
L’articolo 40 del c.c.n.l. per i dipendenti da Centri elaborazione dati (CED) stabilisce che “fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda”. Una volta fissati gli orari di lavoro, i lavoratori sono tenuti a rispettarli. Nel caso in analisi, quindi, si ritiene che il lavoratore sia tenuto a rispettare esattamente l’orario di lavoro fissato dall’azienda. Ne consegue che, laddove il datore di lavoro non abbia acconsentito il recupero del ritardo al termine dell’orario di lavoro, a norma dell’articolo 152 del c.c.n.l. sopra citato “nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo (…)”. Per quanto riguarda il lavoro straordinario, l’art. 50 del c.c.n.l. stabilisce che “il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci”. Ora, se lo svolgimento dell’attività lavorativa successiva all’orario di lavoro aziendale è stato autorizzato si ritiene che la stessa debba essere liquidata come lavoro straordinario.