Concordato preventivo retribuzioni arretrate
L’art. 17 comma 1 lett. b) prevede che sono assoggettati a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49. Premesso che i redditi di lavoro dipendente ed assimilati vanno calcolati e dichiarati seguendo il criterio di cassa, nel caso prospettato i dipendenti hanno già percepito parte della retribuzione sulla quale andavano calcolate le ritenute erariali sulla quota parte della retribuzione erogata e non sul totale, che era comprensivo di una quota non ancora erogata e che costituisce il netto in busta ancora a credito dei dipendenti. La stessa Certificazione Unica relativa al periodo ante concordato dovrà riportare i redditi effettivamente percepiti. Il liquidatore dovrà effettuare il pagamento delle retribuzioni ancora dovute ricalcolando il relativo debito erariale applicando una tassazione ordinaria.