Rapporti di lavoro

Decesso del lavoratore dipendente: gli adempimenti lavoristici e fiscali

di Salvatore Servidio

Il decesso del lavoratore comporta una serie di adempimenti lavoristici e fiscali a cui devono ottemperare il sostituto d'imposta e gli eredi del lavoratore, a prescindere dalle cause che lo hanno determinato.

In relazione al rapporto di lavoro, l'evento determina una serie di conseguenze in termini di adempimenti, a carico del sostituto d'imposta (art. 64, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e degli eredi (art. 65, D.P.R. n. 600/1973). Infatti, anche se la cessazione del contratto non è a lui imputabile, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere immediatamente agli eredi (art. 2122 c.c.):

- la retribuzione maturata e non ancora corrisposta;

- l'indennità sostitutiva del preavviso;

- il trattamento di fine rapporto.

Spettanze - Il diritto alle spettanze sopra dette compete a due categorie di lavoratori:

- gli eredi (legittimi o testamentari), cui spettano (iure successionis) le competenze maturate del deceduto ma non effettivamente erogate allo stesso, ovvero: retribuzione del mese del decesso (se non accreditata prima del decesso), ratei maturati di mensilità aggiuntive ed altre eventuali spettanze non ancora riscosse;

- gli aventi diritto, indipendentemente dalle eventuali disposizioni testamentarie e al di fuori delle norme concernenti le successioni, cui spettano (iure proprio) il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso.

Aspetti fiscali - I redditi da lavoro dipendente maturati dal de cuius sono assoggettati a tassazione applicando le seguenti regole generali:

- tassazione ordinaria per gli emolumenti retributivi correnti (art. 11 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Su questi redditi il sostituto d'imposta opera una ritenuta d'acconto (art. 23, D.P.R. n. 600/1973) con aliquota al 23%. L'imposta quantificata unitariamente sull'ammontare complessivo, sarà̀ attribuita a ciascun erede proporzionalmente alla quota di spettanza;

- tassazione separata per gli emolumenti arretrati e l'indennità sostitutiva del preavviso (art. 17 D.P.R. n. 917/1986). La tassazione è effettuata sull'intero importo e l'imposta sarà attribuita a ciascun erede proporzionalmente alla quota di spettanza.


Retribuzione liquidata ma non riscossa - La retribuzione liquidata ma non riscossa concerne somme già messe in pagamento ma materialmente non pervenute nella disponibilità del lavoratore, sulle quali è già stata comunque operata la ritenuta d'acconto. Il datore di lavoro deve rilasciare una Certificazione Unica (CU) intestata al lavoratore deceduto. In questo caso non sussiste alcun obbligo di effettuare il conguaglio fiscale. Il calcolo delle imposte sarà effettuato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi che dovrà essere prodotta, da uno degli eredi, a nome del lavoratore deceduto.


Retribuzione non ancora liquidata - Rientrano in questa categoria le somme maturate dal lavoratore per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidate tramite il cedolino paga, quali retribuzione, straordinario, festività, tredicesima mensilità, ferie e permessi. Tali somme non possono essere corrisposte da parte del datore di lavoro agli eredi senza l'accertamento dell'accettazione dell'eredità (art. 459 c.c.), adeguatamente documentatao. In questo caso il datore:

- provvede a tassare separatamente con la prima aliquota dello scaglione di reddito (23%);

- certifica le somme corrisposte e le ritenute operate;

- rilascia a ciascun erede una Certificazione Unica in cui riportare i dati del datore e dell'erede in qualità di percettore, l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, le ritenute operate, le detrazioni effettuate. Inoltre, nella casella annotazioni, devono essere esposti i dati del deceduto e il suo numero di codice fiscale, la situazione di eredità o di erogazione di indennità in caso di morte.


TFR, indennità sostitutiva del preavviso - In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennità sostitutiva del preavviso (art. 2118 c.c.) e il TFR (art. 2120 c.c.) devono essere corrisposti al coniuge, ai figli o, se a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Ciò anche in caso di espressa rinuncia all'eredità (art. 519 c.c.). La ripartizione delle indennita, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve essere effettuata in relazione allo stato di bisogno di ciascuno.

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