Rapporti di lavoro

Il documento di valutazione dei rischi è da adeguare

di Gabriele Taddia

Gli aspetti legati alla tutela della salute e della sicurezza sono disciplinati dagli articoli 18, 22 e 23 della legge sul lavoro agile, senza dimenticare comunque che, trattandosi in tutto e per tutto di lavoratori, come definiti dal Testo unico sulla sicurezza, in linea generale occorre fare riferimento proprio al Dlgs 81/2008.

L’articolo 18, comma 2 della legge chiarisce che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento della sua attività. Il datore di lavoro dovrà assicurare al lavoratore anche una adeguata formazione e informazione sui rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi, che dovrà, obbligatoriamente, tenere conto anche di questa forma atipica di svolgimento della prestazione lavorativa.

Non è da trascurare la necessità della visita di idoneità alla mansione, nel caso in cui lo stesso documento identifichi la mansione come soggetta a sorveglianza sanitaria, fatto certamente possibile anche in caso di lavori non particolarmente pericolosi in sé, come ad esempio le posizioni di videoterminalista, soggette a sorveglianza sanitaria oltre un certo limite di lavoro al video.

In base all’articolo 22 della legge, poi, il datore di lavoro deve garantire la salute a la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A questo fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il secondo comma dell’articolo 22 stabilisce che il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Infine, il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare il lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali (articolo 23, comma 2).

È prevista la risarcibilità dell’infortunio in itinere se la prestazione lavorativa si svolge in un luogo diverso dall’abitazione del lavoratore (articolo 23, comma 3).

A parte le disposizioni specificamente previste dal Ddl approvato in via definitiva, bisogna ricordare che lo smart working è semplicemente una forma di lavoro diversa dalla tipica prestazione che si svolge in azienda, o da quelle normalmente conosciute. Questo non comporta, però, una attenuazione dei diritti e degli obblighi del lavoratore in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e pertanto, il testo di riferimento rimane il Dlgs 81/2008, integrato dalle poche disposizioni esposte, che completano solamente quanto previsto dal Testo Unico per una modalità di prestazione lavorativa finora sostanzialmente sconosciuta al nostro sistema di gestione della sicurezza.

Restano dunque in vigore tutti gli obblighi del datore di lavoro ed è necessario, per le aziende, adeguare alla nuova realtà professionale il documento di valutazione dei rischi e le necessarie forme di vigilanza sull’attività del lavoratore.

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