Rapporti di lavoro

Maternità posticipabile anche per le lavoratrici autonome dello spettacolo

di Michele Regina

L'Inps, con il messaggio 30 maggio 2017, numero 2214 fornisce chiarimenti in merito a quesiti pervenuti alla direzione generale circa l'applicabilità alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ora Pals - ex Enpals) dell'istituto della flessibilità previsto dall'articolo 20 del testo unico maternità/paternità (Dlgs 151/2001). Si tratta della possibilità di fruire del congedo obbligatorio di maternità da un mese prima del parto a quattro mesi dopo, invece che da 2 mesi prima a 3 mesi dopo.

L'Inps ricorda che l'assicurazione di maternità, con i relativi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera per tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione Pals, a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica rivestita (impiegato, operaio, quadro, eccetera).

Pertanto ai lavoratori di che trattasi si applicano le disposizioni generali del testo unico maternità/paternità, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

Alle lavoratrici autonome dello spettacolo, secondo l'Inps, si applicano le disposizioni contenute nel Dlgs 151/2001 (anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 comma 1, lettera e , che si riferisce ai lavoratori dipendenti ) in materia di trattamento economico . L'istituto di previdenza pertanto ritiene che non possano non applicarsi anche alle predette lavoratrici le disposizioni contenute nel Dlgs 151 anche in merito all'istituto della flessibilità del congedo di maternità, nel rispetto delle condizioni ivi previste, comprese quelle relative alle certificazioni mediche.

Al riguardo già con il messaggio 13279/2007 l'istituto ha sottolineato l'importanza dell'acquisizione della prescritta documentazione, precisando che «sotto il profilo del trattamento economico, l'indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all'indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post partum delle giornate medesime, secondo quanto disposto dall'art. 22 del DPR n. 1026/1976».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©