L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Collaboratore familiare senza reddito

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un cugino che svolge attività di collaborazione occasionale e gratuita presso un esercizio del settore artigiano, è già regolarmente assunto a tempo pieno presso un altro datore di lavoro (pubblico), può rientrare nella fattispecie di cui alla circolare Ministeriale n. 10478/2013?

Il Ministero del lavoro, nella circolare citata dal gentile lettore, ha chiarito quando sussistono i presupposti per poter considerare una collaborazione occasionale ai sensi ed agli effetti di cui all’articolo artt. 21, co. 6 ter , D.L. n. 269/2003 (conv. in legge n. 326/2003). In particolare il carattere della occasionalità della prestazione, oltre al rapporto di parentela, rappresenta l'elemento dirimente in presenza del quale è escluso l'obbligo di iscrizione all'Ente previdenziale e il conseguente versamento contributivo. Per la fattispecie relativa al lavoro full time presso altro datore, “per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa.”. Come premesso la prestazione deve essere di tipo gratuito e resa da familiari (nel settore dell’artigianato il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado) impiegati a tempo pieno presso un altro datore di lavoro. Sono considerati parenti di primo grado i genitori e i figli; di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli; di terzo grado i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado. Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge: di primo grado i suoceri; di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati; di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati. Relativamente al quesito proposto, i cugini di primo grado (ossia i figli di due fratelli) sono parenti del quarto grado: cugino A ? genitore A (fratello di genitore B) ? padre ? genitore B (fratello di genitore A) ? cugino B (il grado è dato dal numero di passaggi/frecce presenti nel percorso) Pertanto, trattandosi di settore artigiano (nel settore agricolo la parentela è ammessa fino al quarto grado) non si applica la fattispecie di cui alla citata circolare ministeriale n. 10478/2013.

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