Rapporti di lavoro

Proroga di 120 giorni per la verifica delle attrezzature

di Pietro Gremigni

L'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottate con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017, è provvisoriamente rinnovata per un periodo non superiore a centoventi giorni dalle rispettive scadenze.

Con apposito decreto interministeriale numero 35 del 17 maggio 2017 è stata disposta la provvisoria efficacia delle precedenti autorizzazioni che hanno una validità di 5 anni, in attesa che i soggetti interessati possano presentare domanda di rinnovo e che si completi nel frattempo l'iter istruttorio.

Verifiche delle attrezzature di lavoro – Per l'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al decreto stesso, a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl o, se ciò è previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione delle verifiche, l'Inail può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
Il decreto interministeriale 11 aprile 2011 disciplina le regole per la presentazione della domanda di abilitazione. L'allegato VII al predetto Dlgs 81/2008 indica per ciascuna attrezzatura la durata e la cadenza periodica dei controlli.

Domanda – Quasi contemporaneamente alla sospensione delle attuali autorizzazioni, il ministero del Lavoro, con la circolare 11 del 17 maggio 2017, ha dato istruzioni per la presentazione della richiesta di rinnovo. Il soggetto abilitato all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, alla scadenza del quinquennio di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, nel caso permanga l'interesse a continuare a operare in tale settore, è tenuto a presentare istanza di rinnovo al ministero del Lavoro all'indirizzo Pec: (dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it
verificheperiodiche@lavoro.gov.it).
Alla richiesta occorre allegare:
a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto abilitato richiedente;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale si dichiara la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione;
c) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da cui risulti che permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell'abilitazione all'effettuazione delle verifiche periodiche, che si intende rinnovare;
d) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile in corso di validità e riferita al quinquennio di cui si chiede il rinnovo;
e) prospetto delle attività di aggiornamento del personale dipendente e del personale con rapporto esclusivo di collaborazione, comprese le attività di formazione, riferite al quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;
f) matrice delle competenze territoriali e del personale verificatore e dichiarazione di avvenuta pubblicazione della stessa sul sito internet del soggetto abilitato;
g) documentazione idonea a comprovare che tutte le attrezzature in uso siano state sottoposte a manutenzione e, se prescritta, a taratura nel quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;
h) elenco analitico delle verifiche effettuate con esito negativo e relativi verbali, con indicazione della procedura adottata per la gestione successiva delle verifiche con esito negativo e modalità di gestione di tali verifiche.

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