L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trattenuta per l’adesione all’Ente bilaterale

di Paolo Rossi

La domanda

Salve, desidero comprendere se la trattenuta che verrà operata in busta paga al lavoratore, a fronte dell'adesione aziendale ad un ente bilaterale, esempio Ebilog, è deducibile dal reddito ed in forza di quale disposizione. Grazie

Il quesito verte sulla deducibilità fiscale dei contributi versati da un lavoratore e dal rispettivo datore di lavoro all’Ente Bilaterale del settore di appartenenza a seguito di adesione esplicita o implicita ad uno specifico CCNL. Al riguardo, si ritiene che i contributi in esame versati all’Ente Bilaterale di categoria, sia per la quota a carico dei datori di lavoro che per la quota a carico dei lavoratori, non possono beneficiare dell’esclusione dalla formazione del reddito del lavoratore. Occorre premettere, in termini generali, che gli Enti Bilaterali sono organismi costituiti su iniziativa delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro. Tra i compiti di tali Enti è prevista anche la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori, anche attraverso servizi tipicamente di welfare sociale. In relazione al trattamento fiscale dei contributi versati agli Enti Bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, si rileva che l’art. 51, comma 2, lettera a), del T.U.I.R. dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter). In merito alla portata e all’applicazione della norma sopra citata, la circolare n. 55/E del 4 marzo 1999 costituisce ancora un utile orientamento interpretativo. In tale sede l’amministrazione finanziaria ha fornito i propri chiarimenti sul trattamento da riservare, ai fini dell’imposizione diretta, ai contributi versati ad enti del settore edile (Casse Edili), i quali sono da considerarsi criteri interpretativi di carattere generale, validi anche per gli Enti Bilaterali in esame. La circolare 55/E ha operato una distinzione tra i casi in cui gli enti forniscono ai lavoratori iscritti prestazioni assistenziali e previdenziali e di assistenza sanitaria, da quelli in cui vengono fornite prestazioni di assistenza sociale. In particolare, rientra nell'assistenza sanitaria la cura della malattia, anche se determinata da infortunio, e il ristoro delle spese affrontate per il recupero della salute compromessa da malattia o infortunio. Diversamente, l’assistenza sociale risponde a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno e, quindi, le relative prestazioni a carico degli enti interessati assumono la configurazione di un “sostegno al reddito” degli iscritti. Le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale rientrano tradizionalmente nel novero dell’assistenza sociale e, pertanto, i contributi ad esso versati hanno esclusivamente natura di contributi assistenziali a carattere sociale, il cui versamento non è obbligatorio per legge. La circostanza che i contributi versati sono facoltativi e che il loro versamento è previsto dai contratti comporta – come precisato dalla menzionata circolare n. 55/E del 1999 – che la quota destinata ad alimentare prestazioni di tipo assistenziale, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico del datore di lavoro, concorre a formare interamente il reddito di lavoro dipendente. In sostanza, l’art. 51, comma 2, lettera a), del T.U.I.R. non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale, quali sono quelli versati agli Enti Bilaterali sulla base di accordi contrattuali anche collettivi, non obbligatori per legge né rientranti nei settori indicati dal Ministro della Salute (in tal senso vds l’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14/ 2011 dell’8 marzo 2011).

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