Rapporti di lavoro

Ammortizzatori sociali oltre i limiti per i terremoti 2016

di Luca Vichi

In conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il comma 1, articolo 45, del Dl n. 189/2016, convertito nella Legge n. 229/2016, ha previsto, nel limite delle risorse disponibili, la concessione per l'anno 2016 di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore:
• dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni colpiti e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
• dei lavoratori di cui sopra, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

Con l'articolo 12 del Dl n. 8/2017, convertito nella Legge n. 45/2017, è stata poi prevista la prosecuzione di tale intervento anche nell'anno 2017 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ora il ministero del Lavoro, con la circolare n. 9 del 28 aprile 2017, fornisce alcuni chiarimenti e le istruzioni operative per la gestione del tale intervento.
I chiarimenti ministeriali
La circolare evidenzia innanzitutto come la norma predetta non introduca alcun limite temporale e quindi l'indennità possa essere concessa nell'anno 2017 anche per un periodo superiore a 4 mesi.
Il ministero fornisce, poi, l'interpretazione dell'articolo 12 del decreto legge consentendo la concessione del beneficio ai lavoratori colpiti dagli eventi sismici del 2016 anche oltre il limite temporale del 31 dicembre 2016.
Infine, confermando quanto già affermato nella circolare n. 8/2017, viene ribadito che il trattamento identificato dalla specifica causale relativa agli eventi sismici deve essere considerato residuale rispetto agli altri ammortizzatori sociali a regime.
In estrema sintesi l'articolo 45 può intervenire ogni qual volta non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali a regime (Cigo, Cigs e fondi di solidarietà) in quanto la situazione da tutelare non presenta i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

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