Rapporti di lavoro

Lavoro agile, in arrivo l’approvazione definitiva

di Giulietta Bergamaschi

L'approvazione definitiva di una regolazione a livello nazionale del cosiddetto "lavoro agile" è ormai vicina, visto che sono confluiti i diversi decreti in un unico testo (AS 2233-B) e sono stati raccolti i pareri delle commissioni competenti. Il testo definitivo, che contiene anche la disciplina del lavoro autonomo, sarà approvato nei prossimi giorni dall'aula del Senato.
Il lavoro agile non è, come è stato affermato da più parti, una diversa tipologia negoziale ma un modo flessibile di dare esecuzione alla prestazione di lavoro subordinato. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale che derivano dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Per dare applicazione a questo istituto le parti non possono prescindere da un accordo scritto, che deve disciplinare sia l'esecuzione della prestazione svolta fuori dai locali aziendali, sia le forme di esercizio del potere direttivo, quello di controllo (ai sensi dell'articolo 4 della legge 300 del 1970, in subordine all'informativa di cui al comma III) e quello disciplinare del datore di lavoro, nonché gli strumenti utilizzati dal lavoratore per realizzare la sua prestazione.

In concreto, l'accordo fra le parti deve contemplare tutti gli aspetti che caratterizzano la prestazione lavorativa che non viene resa all'interno dei locali aziendali, ma al di fuori di essi. Fra questi aspetti è necessario che sia disciplinato il rispetto dei tempi di riposo del lavoratore e il suo diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro, ottenuto attraverso congrue misure tecniche e organizzative. In altre parole "lavoro agile" non significa e non può significare obbligo di cellulare acceso h24, contrariamente a una corrente di pensiero piuttosto diffusa.

Il tema più critico è stato e rimane quello relativo alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore: il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a questo fine, deve fornire al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale vengono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. Anche l'Inail deve adeguare la sua copertura sia in relazione agli infortuni sia in relazione alle malattie professionali: il lavoratore si deve considerare coperto dall'assicurazione, purché la scelta del luogo in cui avviene la prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative, e risponda a criteri di ragionevolezza.

Un'ultima considerazione: negli ultimi anni molte aziende, anticipando il legislatore, hanno messo in atto sperimentazioni di prestazioni di lavoro flessibili simili a quelle sopra descritte, ma non necessariamente coincidenti con la norma in via di approvazione.
Posto che il decreto in via di approvazione non tiene conto di questo, le aziende virtuose sono tenute a verificare se gli accordi di secondo livello già sottoscritti o le policy unilaterali adottate siano in linea con la normativa. Qualora non lo fossero, le aziende dovranno adoperarsi per un adeguamento in tempi brevi, eventualmente integrando, se necessario, gli accordi individuali già sottoscritti con i dipendenti che lavorano in modalità agile.

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