Rapporti di lavoro

Istituito il modello informativo per i lavoratori con soggiorno irregolare

di Andrea Costa

La normativa in materia di immigrazione nel nostro Paese è perentoria, consentendo lo svolgimento dell'attività lavorativa unicamente nei confronti di coloro che legalmente abbiano fatto ingresso (e soggiornino) nel nostro territorio: prima di attivare il rapporto lavorativo spetta al datore di lavoro effettuare una serie di verifiche, volte, tra l'altro, a verificare la sussistenza di un legittimo titolo di soggiorno, effettuando, al contempo, le prescritte comunicazioni agli enti competenti.

Nel caso in cui un cittadino di un Paese terzo presti la propria attività lavorativa senza il possesso degli idonei titoli di soggiorno, dunque sia “in nero”, il datore di lavoro resta responsabile, tra l'altro, del pagamento delle retribuzioni arretrate, delle imposte e dei contributi, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative.

È quanto stabilisce il decreto ministeriale 10 febbraio 2017, emanato in base all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 109/2012 che, a sua volta, ha attuato la direttiva 2009/52/Ce relativa alle sanzioni e ai provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Verificando più nel dettaglio i diritti del lavoratore straniero il cui soggiorno è irregolare, si osserva come questi siano eminentemente di carattere economico. Il datore di lavoro è infatti responsabile nei suoi confronti della corresponsione delle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all'attività svolta per il livello e le mansioni indicate, importi che comunque non possono essere inferiori all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'Inps, ai sensi della legge 389/1989, per altri rapporti di lavoro. La direttiva, nello scoraggiare ulteriormente il ricorso del lavoro irregolare da parte dei datori di lavoro, introduce una presunzione relativa di sussistenza del rapporto di lavoro da almeno tre mesi, fermo restando la possibilità per il lavoratore o il datore di lavoro di fornire la prova contraria.

Per il tramite del modello informativo che è stato allegato al decreto ministeriale richiamato, e che ne costituisce parte integrante, è possibile informare i lavoratori irregolari tanto dei diritti assicurati dalla legislazione italiana, quanto delle modalità per farli rispettare prima che venga adottato un provvedimento di rimpatrio. In particolare viene informato il lavoratore della facoltà di far valere i propri diritti conferendo mandato a un avvocato, rivolgendosi alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali e dei patronati, o formulando apposita richiesta di intervento alla Direzione territoriale del lavoro. Viene inoltre informato della facoltà di presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro che lo ha assunto illegalmente, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Il modulo deve essere notificato dal personale dell'ufficio o ente che ha curato il rintraccio dello straniero – siano essi ispettori del lavoro, forze di polizia, polizia locale ecc. – e riporta, oltre ai riferimenti dell'ufficio o dell'ente stesso, il luogo e la data di notifica, oltreché la firma dello straniero interessato, specificando se l'interessato si rifiuta di firmare.
Il modello deve essere consegnato in copia all'interessato e alla Questura competente per l'adozione del provvedimento di rimpatrio.

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