Rapporti di lavoro

Cassa in deroga anche nel 2017 se c’è continuità con quella del 2016

di Mauro Marrucci

Possibile la fruizione della cassa integrazione guadagni in deroga anche nel 2017 a condizione che venga invocata in continuità con periodi precedenti. E' quanto emerge dal messaggio 1713 del 21 aprile 2017 con cui l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti.

Sulla base dei presupposti normativi contenuti nell'articolo 44, comma 6-bis, del Dlgs 148/2015, il ministero del Lavoro, con la circolare 34/2016, ha previsto la possibilità, per le Regioni e Province autonome, di utilizzare le risorse al di fuori della previsione degli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 83473/2014 per la concessione degli ammortizzatori in deroga, anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e a condizione che i provvedimenti di autorizzazione siano stati adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Per la fruizione dell'ammortizzatore in periodi integralmente collocati nel 2017 assume quindi un'importanza sostanziale che essi si pongano in linea di continuità con concessioni precedenti. Si possono tuttavia presentare situazioni particolari che, seppure indirettamente, configurano tale circostanza quali il precedente intervento di altri ammortizzatori sociali, di ferie programmate o della chiusura aziendale. Ciò ha indotto l'Inps, anche in seguito alla nota 5889/2017 del ministero del Lavoro, a fornire alcune precisazioni con il messaggio 1713/2017.

Viene così individuata la possibilità di riconoscimento della cassa in deroga successivamente a un periodo di integrazione al reddito in costanza di lavoro garantito dall'assegno ordinario o dall'assegno di solidarietà, erogati tramite il Fondo di integrazione salariale, i fondi di solidarietà bilaterale alternativi o gli altri fondi di solidarietà previsti dagli articoli 26 e seguenti del Dlgs 148/2015 in quanto tali prestazioni sono da annoverare nella platea degli ammortizzatori sociali. Sulla base di questo presupposto pertanto le Regioni e le Province autonome potranno decretare la cassa integrazione in deroga per l'annualità 2017 presentandosi le condizioni di continuità pretese dalla prassi ministeriale.

Poiché i fondi di solidarietà bilaterale alternativi previsti dall'articolo 27 del Dlgs 148/2015 non sono gestiti dall'Inps, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il soggetto datoriale dovrà fornire all'Istituto una specifica dichiarazione di responsabilità in relazione all'avvenuta fruizione delle prestazioni garantite da tali fondi con la specifica indicazione della data di fine intervento.

In via ulteriore, il messaggio, poiché l'articolo 2, comma 9, del decreto interministeriale 83473/2014 - allo scopo di beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale in deroga - impone all'impresa di avere preliminarmente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi incluse le ferie residue, precisa che un periodo di fruizione di ferie programmate o di chiusura aziendale non viene considerato quale ripresa dell'attività lavorativa. Del resto, il godimento delle ferie è da considerarsi necessario adempimento di un obbligo per l'accesso alla cassa in deroga, non costituendo periodo interruttivo della continuità richiesta. Un periodo di intervento dell'ammortizzatore a cui faccia seguito la fruizione di ferie programmate o la chiusura aziendale, il quale termini oltre il 31 dicembre 2016, consente pertanto la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga anche nel 2017.

Allo scopo, il datore di lavoro dovrà inoltrare all'Inps una specifica dichiarazione di responsabilità in relazione al periodo di utilizzo delle ferie programmate o di chiusura dell'azienda.

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