Rapporti di lavoro

Pasquetta e 25 aprile, così il trattamento economico e normativo

di Michele Regina

Come noto sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge.
Sono considerate altresì festività nazionali il 25 aprile (anniversario della liberazione) e il 1° maggio (festa del lavoro).
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, la giornata del lunedì dopo Pasqua – che quest'anno cade il giorno 17 aprile - è considerata festività infrasettimanale.
La disciplina per la predette giornate festive, oltre ad essere prevista nella legge citata e s.m.i., è di solito indicata anche nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che si consiglia di consultare sempre per una puntuale applicazione del relativo trattamento economico e normativo.
Si riepilogano, pertanto, alcuni spunti utili che si rinvengono dalla disciplina legale in materia.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai e/o lavoratori somministrati) un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
Si ricorda che la giornata della Santa Pasqua, pur essendo una festività coincidente sempre con la domenica non comporta quote aggiuntive della retribuzione, salvo però verificare la diversa ed eventuale migliorativa disciplina specifica prevista dai Ccnl.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva, verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

Lavoratori in Cig - Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Anf - Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Regime fiscale e previdenziale - La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini
dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile ai fini Irpef su quanto percepito dal lavoratore mese di marzo.

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