Rapporti di lavoro

Assunzioni disabili, agevolazioni ridotte

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

La diffida degli ispettori del lavoro ad assumere lavoratori disabili agisce sulla sanzione e non sulle varie modalità agevolative previste per i datori di lavoro soggetti a tale obbligo prima che sia scaduto il termine per adempiere all’assunzione di tali categorie di lavoratori.

Sostanzialmente è tale il parere del ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del lavoro ( Inl ) espresso, a seguito di un quesito, con la nota protocollo n. 2283 del 23 marzo scorso e divulgata dell’Inl con la nota protocollo n. 3159 di ieri.

Il quesito era finalizzato a conoscere il parere ministeriale in merito alla corretta applicazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 68/1999 (che regolamenta l’assunzione dei lavoratori disabili), come modificato dal Dlgs 151/2015, con riferimento alle modalità di assunzione obbligatorie. In particolare veniva chiesto se, ai fini dell’adempimento della diffida impartita dall’ispettore, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 124/2004, il datore di lavoro possa ricorrere alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11 della stessa legge 68/1999.

Nel formulare la risposta, la nota ministeriale ricostruisce il quadro normativo che disciplina la parte sostanziale della legge relativa all’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili e quella procedimentale relativa all’intervento ispettivo connesso alla conseguente diffida ad adempiere.

In merito al primo aspetto, il Ministero, nel dare la lettura sistematica delle disposizioni che si sono succedute dal 1999 in poi, osserva che il legislatore, nel consentire al datore di lavoro varie modalità per l’inserimento dei disabili nell’attività lavorativa, (richiesta numerica, richiesta nominativa, convenzioni ai sensi degli articoli 11, 12 e 12-bis della legge n. 68/1999, nonché convenzioni ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs n. 276/2003), non pone, invece, alcuna deroga in merito al termine di 60 giorni entro il quale l’obbligo debba essere adempiuto. Si tratta di un termine che inizia a decorrere dalla data in cui insorge l’obbligo di assunzione di tali categorie di lavoratori secondo le quote di riserva di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999.

La stessa legge sopracitata, nello stabilire il decorso infruttuoso del suddetto termine di 60 giorni, chiarisce che l’unica modalità per adempiere all’obbligo consiste nella richiesta di avviamento dei lavoratori, necessari per la copertura della richiamata quota di riserva, secondo l’ordine di graduatoria (cosiddetta richiesta numerica), non consentendo, pertanto, il ricorso a forme di assunzioni diverse da quella numerica (nominativa o mediante convenzione).

In merito all’istituto della diffida, la nota ministeriale ricorda che essa è praticabile per tutte le inosservanze sanabili la cui regolarizzazione possa avvenire entro un termine perentorio fissato dall’ispettore e mediante il pagamento dell’importo minimo della sanzione edittale.

Nel caso in questione, se il ritardo (mancata tempestiva richiesta di assunzione o richiesta di convenzione nei termini di legge) sia ascrivibile esclusivamente al datore di lavoro, la diffida è comunque praticabile, ma avrà ad oggetto l’effettuazione dell’adempimento omesso, ossia la presentazione, seppure tardiva, della richiesta di assunzione numerica o la stipulazione del contratto di lavoro stipulato con il lavoratore con disabilità avviato dall’ufficio competente. Non sarà, però, possibile sanare l’irregolarità con la richiesta nominativa o di convenzione, poiché non è possibile estendere la portata della norma agevolativa di cui al citato Dlgs n. 151/2015 ad un termine ulteriore rispetto a quello inderogabile di 60 giorni fissato direttamente dalla legge.

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