Rapporti di lavoro

Bonus Irpef e 730 senza veli, l’Agenzia istruisce i Caf su nuove e vecchie agevolazioni

di Matteo Ferraris

L'Agenzia, con un grande sforzo organizzativo, ha predisposto un vero e proprio manuale omnicomprensivo con l'obiettivo di fornire assistenza ai contribuenti e assicurare uniformità e trasparenza all'azione amministrativa. La circolare 7/E/2017 è la consueta risposta ai quesiti posti dalla consulta dei Caf attraverso cui l'Agenzia opera una ricognizione sulle regole di accesso a detrazioni, deduzioni, crediti d'imposta, ritenute, documenti da presentare e da conservare.

L'azione informativa ha anche una logica funzionale alle innovazioni proposte dal 2015, da quando la traslazione di oneri e responsabilità in capo ai Caf a seguito dell'apposizione del visto di conformità (operatori dei centri di assistenza fiscale e professionisti) ha reso necessario ufficializzare le regole di produzione documentale e ancora più chiaro il compito delegato dal fisco agli intermediari.

L'Agenzia ha realizzato, dunque, un vero e proprio manuale omnicomprensivo di oltre 300 pagine, ispirato dalla guida predisposta ogni anno dalla Consulta nazionale dei Caf per i propri addetti e che dialoga con le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
Il manuale è ufficializzato con la circolare 7/E/2017 che riproduce l'ordine dei righi del quadro E (oneri detraibili e deducibili) del modello 730/2017 e raccoglie i chiarimenti “storici” (forniti in precedenti documenti di prassi ma ancora validi) e quelli sollecitati dalle più recenti innovazioni.

Suggeriamo di focalizzare la propria attenzione sui seguenti aspetti:
1. in apertura si argomenta circa l'equiparazione del vincolo giuridico prodotto dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso a quello derivante dal matrimonio, con i conseguenti riflessi fiscali (pagine 16 e 17) anche in ragione della distinzione di regime rispetto a quello vigente per le cosiddette “coppie di fatto”;
2. anche in ragione di quanto occorso nel 2016 alle popolazioni del centro-Italia si evidenziano le regole relative alla detrazione delle erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari (rigo E8/E10, cod. 20).
3. per l'intensità dell'onere e il relativo effetto fiscale si evidenzia la scheda di pagina 136 (spese per la frequenza di asilo nido, Rigo E8/E10, cod. 33).
4. molto utile la tabella sinottica a pagina 146 recante la tabella riepilogativa delle condizioni e dei limiti di detraibilità delle spese di assicurazione e le schede di sintesi per la gestione delle erogazioni a onlus (da coordinare con le istruzioni per le erogazioni onlus rese a pagina 176 per gli oneri deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo).

La maggiore erosione della base imponibile è data dai contributi previdenziali e assistenziali (rigo E21, illustrati a pagina 156 della circolare). La circolare ne ribadisce le regole di deducibilità (somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali - anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, si veda la circolare 50/E/2002, risposta 3.4 - in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento) cita e include i contributo versati da particolari categorie; chiarisce il trattamento dei contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche.

La circolare mette a fuoco tra le spese detraibili anche le sostenute per farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza (in base all’articolo 5 del Dl 223/2006). Tra le spese sanitarie si suggerisce di porre attenzione all'elenco di quelle escluse dalla detrazione, particolari ma non così rare. Tra le spese detraibili, invece, trova spazio il massofisioterapista a condizione che dal documento di spesa risulti il conseguimento del titolo abilitativo prima del 17 marzo 1999.
Importante, poi, la declinazione del titolo abilitativo alla prescrizione medica da indicare obbligatoriamente nel documento di spesa.

Si annota, da ultimo, che conquistano la detraibilità le spese per gite scolastiche (unitamente all'assicurazione della scuola e ogni altro contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa deliberato da organi d'istituto); nella stesa categoria beneficiano della detrazione le spese sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (Its) poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi universitari.

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