Rapporti di lavoro

Lavoratori impatriati, individuate le modalità di esercizio dell’opzione

di Andrea Costa

Con il Provvedimento n. 64188 del 31 marzo 2017 del direttore dell'agenzia delle Entrate sono state individuate le modalità di esercizio dell'opzione per il particolare regime fiscale previsto per i cosiddetti “lavoratori impatriati” dal comma 4 dell’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015.
Il provvedimento dà attuazione all'articolo 3, comma 3-novies, del Dl n. 244/2016, che ha prorogato al 2 maggio 2017 il termine per i soggetti rientranti nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 238/2010 e trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015, offrendo un termine maggiore a coloro che non abbiano già esercitato l'opzione nei termini indicati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2016.
L'opzione, da esercitarsi mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, è irrevocabile e consente al lavoratore di beneficiare, per il quinquennio 2016-2020, di un regime speciale, con la riduzione della base imponibile ai fini Irpef del 30 per cento per l'anno di imposta 2016, e del 50 per cento dal 2017 al 2020.
Operativamente il Provvedimento dispone che la richiesta al datore di lavoro, debitamente sottoscritta dal lavoratore, debba contenere: a) le generalità (nome, cognome e data di nascita); b) il codice fiscale; c) l'indicazione dell'attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza; d) l'impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. Nel particolare caso in cui il lavoratore non abbia ancora richiesto l'applicazione dei benefici ex lege n. 238/2010, ovvero l'abbiano richiesta ad altro datore di lavoro, occorre integrare l'istanza con una dichiarazione di possesso dei requisiti di accesso ai benefici, comunicando inoltre la prima assunzione in Italia dal rientro e l'aver trasferito in Italia la propria residenza o domicilio entro 3 mesi dalla prima assunzione.
Ricevuta la richiesta completa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le ritenute sul 50 per cento delle somme e valori imponibili di cui all'articolo 51 del Tuir corrisposti dal periodo di paga successivo alla presentazione dell'istanza. A fine anno, ovvero alla cessazione del rapporto lavorativo, si procederà al relativo conguaglio, riconoscendo il beneficio fiscale anche per i mesi precedenti al ricevimento della richiesta, dunque dal 1° gennaio 2017. Il datore di lavoro terminerà di applicare i benefici dalla comunicazione, da parte del lavoratore, di aver trasferito all'estero la residenza o il domicilio prima del decorso dei 5 anni dal rientro in Italia.
Per fruire dei benefici fiscali per l'anno 2016, il lavoratore deve presentare la dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura del 70 per cento. Il Provvedimento in commento ricorda come le imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione debbano essere versate seguendo le ordinarie regole, compreso il pagamento rateale. Dunque il pagamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2017, ovvero, con una maggiorazione dello 0,4 per cento, il 31 luglio 2017; previa opzione esercitata in sede di dichiarazione, è possibile il versamento rateizzato con l'applicazione degli interessi al 4 per cento, ad eccezione dell'acconto di novembre, che dovrà essere comunque versato in un'unica soluzione.
Per il 2017, come detto, il beneficio viene applicato dal datore di lavoro, fermo restando che, laddove lo stesso sia impossibilitato a riconoscerlo, il lavoratore può sempre chiederne la fruizione in sede di dichiarazione dei redditi.

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