Rapporti di lavoro

Il servizio civile universale approda in Gazzetta

di Antonio Carlo Scacco

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 recante l’istituzione del servizio civile universale. La norma delegata attua il proposito espresso nella norma di delega (in particolare l'articolo 8 della legge 106/2016) circa la esigenza di un riordino complessivo dell'attuale servizio civile nazionale all'insegna dei valori fondativi repubblicani di natura solidaristica, in particolare quelli espressi dagli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione. Il servizio civile universale è riservato ai giovani di età inferiore ai 28 anni selezionati sulla base di bandi pubblici e sarà destinato a specifici settori di intervento: dalla protezione civile alla tutela del patrimonio culturale ed artistico fino alla difesa, sia pure non armata, della Patria (articolo 1 della legge).

Il rapporto si instaura sulla base di un contratto stipulato tra il giovane e la Presidenza del Consiglio.

Sotto il profilo lavoristico l'articolo 16 del decreto legislativo si incarica di precisare che il rapporto non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Sotto l'aspetto tributario gli assegni percepiti dal giovane sono inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere e non sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali. Non mancano, tuttavia, riflessi lavoristici e previdenziali.

Sotto il profilo pensionistico i periodi corrispondenti al servizio prestato sono riscattabili, totalmente o parzialmente e dietro presentazione di apposita domanda, dagli operatori iscritti nel Fondo lavoratori dipendenti o presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, inclusa la gestione separata. I relativi oneri potranno essere versati anche in cinque anni, senza interessi.

Alle giovani donne in servizio si applica la tutela della maternità attraverso il rinvio alle norme del Testo unico (decreto legislativo 151/2001) che sanciscono il divieto di adibizione al lavoro delle donne in stato di gravidanza. Prevista anche la corresponsione dell'assegno di servizio, sia pure in misura ridotta, per tutta la durata del periodo di sospensione.

Di maggiore interesse il capitolo delle agevolazioni riconosciute ai giovani operatori per facilitarne l'inserimento nel mercato del lavoro. A tal fine lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, associazioni di rappresentanza delle cooperative ed altri enti senza finalità di lucro, allo scopo di favorire il collocamento dei giovani che abbiano completato il servizio. Corsia preferenziale anche nell'accesso al rapporto di pubblico impiego: il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato sarà valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche. Nei bandi di concorso si potrà prevedere, quale titolo di preferenza, lo svolgimento del servizio civile universale completato con profitto. Si richiede tuttavia il completamento dell'intero periodo di servizio (tra gli otto e i dodici mesi): la cessazione anticipata comporta la decadenza dai benefici, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore ed il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.

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