Rapporti di lavoro

Sconto totale nel Ddl sul lavoro autonomo

di Nicola Forte

In base alla disposizioni attualmente in vigore (articolo 54, comma 5, del Tuir) è ininfluente la circostanza che il professionista sia comunque in grado di dimostrare il collegamento delle spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta e l’esecuzione dell’incarico in un altro Comune rispetto a quello in cui solitamente si svolge l’attività professionale. Deve quindi essere applicato il doppio limite di deducibilità, del 75% del costo e successivamente quello commisurato all’ammontare dei compensi incassati nell’anno.

In pratica il 25% delle spese sostenute per il vitto e l’alloggio è in ogni caso indeducibile. Il residuo 75% dev’essere sottoposto a un ulteriore test. Se l’importo così determinato non risulterà superiore al 2% dei compensi professionali incassati nell’anno, la quota residua (il 75 per cento) sarà deducibile integralmente. Viceversa, scatterà l’ulteriore limitazione per l’importo eccedente dopo l’applicazione della percentuale citata.

Questi limiti non si applicano – in quanto non previsti – alle spese di viaggio, deducibili dal reddito professionale se inerenti. In sostanza, la deduzione sarà possibile solo se le spese di viaggio sono state sostenute con riferimento a una trasferta relativa all’incarico professionale ricevuto.

Il disegno di legge 2233 sul lavoro autonomo prevede alcune rilevanti novità che dovrebbero riguardare il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, e che consentiranno in futuro, in presenza di determinati presupposti, la disapplicazione dei limiti in questione. In particolare, i limiti alla deducibilità non si applicano per spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

In base alla nuova disposizione, se il committente sarà posto nelle condizioni di esercitare un controllo sulle spese di trasferta sostenute dal professionista e delle quali si chiede il rimborso con l’addebito analitico nella fattura, la deduzione sarà integrale. Il legislatore parte del presupposto che se gli oneri in questione fossero sostenuti a titolo personale e non riconducibili alla trasferta, l’impresa conferente l’incarico professionale ne rifiuterebbe il rimborso. È come se il legislatore avesse demandato a un altro soggetto (il cliente) il controllo dell’inerenza delle spese e per tale ragione, in mancanza di contestazioni da parte del cliente stesso, fosse pronto a riconoscerne la deducibilità integrale.

Le limitazioni del 75% del costo e del 2% dei compensi continueranno ad essere applicate, invece, alle spese non riferibili specificamente alle trasferte, ovvero agli oneri non addebitati al cliente con modalità analitiche.

Va chiarito, però, cosa si intende per addebito analitico, rappresentando la condizione essenziale per la disapplicazione delle limitazioni. Il requisito risulta sicuramente rispettato se le spese addebitate e rimborsate, ancorché soggette a Iva e a ritenuta, sono indicate distintamente (in maniera separata) rispetto ai compensi. Si ritiene, però, che l’indicazione analitica possa essere osservata anche se le spese sono comprese nei compensi, indicando il loro importo analitico con indicazione separata.

Il disegno di legge ha previsto un’ulteriore possibilità per superare i limiti di deducibilità degli oneri relativi alle trasferte. Se le spese in questione sono sostenute direttamente dal committente, esse non costituiscono compensi in natura per il professionista al quale è stato conferito l’incarico professionale. Gli oneri sostenuti dal committente saranno deducibili esclusivamente da tale soggetto. Il professionista, che in questo caso avrebbe anche l’ulteriore vantaggio di non aver anticipato alcuna somma, risulterebbe completamente neutro rispetto all’operazione. Per il committente non troverà applicazione alcuna limitazione, se non il generale principio di inerenza.

Questa previsione è già in vigore e quindi è applicabile ad esclusione delle spese di viaggio. Ora, invece, una volta che il disegno di legge sarà approvato, il beneficio verrà esteso alle spese di viaggio e, più in generale, a tutte le spese sostenute direttamente dal committente per l’esecuzione dell’incarico.

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