Rapporti di lavoro

Svizzera, i lavoratori dipendenti sono frontalieri solo se residenti a meno di 20 km dal confine

di Matteo Ferraris

E' frontaliero “svizzero” il contribuente italiano solo se residente in un comune italiano il cui territorio è compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese. Questa in sintesi l'indicazione recata dalla risoluzione n. 38/E emanata dall'agenzia delle Entrate.

Il regime speciale per i cosiddetti “frontalieri” è presente in alcune convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare, quella con la Svizzera prevede che «il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974». L'accordo citato dispone la tassazione solo in Svizzera (paese della fonte) per i soli lavoratori dipendenti “frontalieri”. Per attuare la norma si rendeva pertanto necessaria una definizione.

L'agenzia delle Entrate mutua la definizione di “frontaliero” da una procedura di regolazione di rapporti finanziari tra l'Italia e la Svizzera. Lo stesso accordo, infatti, prevede una compensazione finanziaria a cui la Svizzera è obbligata proprio in ragione della tassazione esclusiva in tale Paese dei frontalieri residenti in Italia in base a cui «la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese».

La ricostruzione appare logica sotto il profilo della certezza delle obbligazioni finanziarie tra i due Stati (che dovevano necessariamente darsi un criterio). È probabile che tali elementi ragionieristici turbino la serenità di quei lavoratori residenti in territori che eccedono tale limite e che ora si ritrovano a modificare le proprie prassi fiscali.

Per costoro, infatti, trova applicazione l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni in forza della quale il reddito di lavoro dipendente prodotto dal frontaliere e già tassato in Svizzera è tassato anche in Italia (cosiddetta “tassazione concorrente”) sia pur con una piccola franchigia. In fase di tassazione in Italia, il reddito prodotto e tassato all'estero beneficierà dell'ordinario credito per le imposte pagate all'estero (articolo 165 del Tuir).

Va detto che il criterio interpretativo adottato oggi dall'Agenzia è del tutto simile a quello elaborato con la circolare 31 (prot. n. 12/660) del 14 giugno 1979 Dir. II.DD. con una significativa differenza: il testo dell'accordo allora vigente non prevedeva il limite della distanza geografica dal confine.

Per individuare i comuni sarebbe logico adottare lo stesso criterio interpretativo applicato dall'agenzia delle Entrate e, dunque, riferirsi ai comuni destinatari della compensazione finanziaria (i cosiddetti “ristorni” per costi sociali). Da una veloce ricerca tale elenco non pare immediatamente disponibile (si veda da ultimo il testo del decreto 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 208 del 6 settembre 2016) ma certamente coinvolge i comuni situati nelle province di Como, Varese, Lecco e del Verbano Cusio Ossola; per il versante svizzero è, invece, considerato di frontiera l'intero territorio comprendente il Cantone Ticino, il Cantone Vallese ed il Cantone dei Grigioni).

Segnaliamo da ultimo che per i soggetti con residenza superiore al limite indicato nella risoluzione, il nuovo quadro anticipa il sistema della tassazione concorrente che sarà attuato, sia pur con misure particolari, anche ai lavoratori frontalieri dalla data di recepimento dell'accordo da parte dei due Parlamenti. Il comunicato stampa del ministero dell'Economia e delle Finanze (numero 40 del 23 febbraio 2015) chiariva, infatti, che anche i «lavoratori frontalieri saranno assoggettati ad imposizione sia nello Stato in cui esercitano l'attività, sia nello Stato di residenza».

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