Rapporti di lavoro

Assegno di ricollocazione compatibile con l’Asdi ma non con il tirocinio

di Antonio Carlo Scacco

Il tirocinio è incompatibile con l'assegno di ricollocazione (Adr) mentre è compatibile la frequenza di corsi di formazione autofinanziati, sempre che il destinatario assicuri la sua presenza alle attività previste dal programma di ricerca intensiva: è questo uno dei chiarimenti contenuti nelle nuove Faq recentemente pubblicate sul sito dell'Anpal. Le precisazioni dell'Agenzia presieduta da Maurizio Del Conte arrivano nel momento forse più delicato dell'Adr, il nuovo strumento di politica attiva del quale da pochissimo è iniziata la fase di sperimentazione a livello nazionale, a seguito della delibera Anpal del 7 febbraio, con l'invio delle prime trentamila lettere ad altrettanti disoccupati da almeno quattro mesi percettori di Naspi.

Numerosi gli aspetti operativi toccati. Importante la precisazione che la percezione della Naspi è esclusivamente requisito di accesso alla misura, con la doppia conseguenza che, ove giunga a conclusione, il destinatario mantiene comunque il diritto a fruire sia dell'Adr, per tutta la sua durata, sia del servizio di assistenza intensiva. Viceversa la cessata percezione della Naspi non esime il destinatario dell'Adr dall'accettare l'offerta congrua di lavoro, pena la decadenza dall'assegno.

Opportuni chiarimenti hanno interessato anche la stipula del patto di servizio personalizzato: chi ha richiesto l'Adr ma non ha sottoscritto il patto non è comunque obbligato a farlo presso il competente centro per l'impiego dal momento che, dopo la richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione e per tutta la sua durata, il patto è sospeso. La mancata stipula, tuttavia, non esime il beneficiario dal rispetto del cosiddetto meccanismo di condizionalità, ossia l'impegno ad accettare congrue offerte di lavoro a pena di sanzioni che vanno dalla decurtazione totale o parziale della Naspi fino alla decadenza dall'assegno.

La Faq 18 precisa che, ai fini del rilascio dell'Adr, i dati da prendere in considerazione ai fini della verifica della posizione lavorativa del richiedente da parte del Cpi competente sono esclusivamente i dati delle CO presenti a sistema al momento della verifica, da effettuarsi entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta.

Infine un sospiro di sollievo per i potenziali percettori di Asdi, l'assegno di disoccupazione (prossimamente oggetto di interventi di razionalizzazione a seguito della introduzione del reddito di inclusione Rei): precisa la Faq 26 che il beneficiario dell'Adr che, nel corso della sua durata, esaurisce la Naspi, può chiedere l'Asdi (ovviamente sempre che ne abbia i requisiti). L'assegno, precisa la nota, è infatti compatibile con la fruizione dell'Adr dal momento che la locuzione “contratto di ricollocazione” contenuta nell'articolo 5 del Dm 29 ottobre 2015 (recante attuazione dell'Asdi) deve intendersi riferita all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del Dlgs 150/2015.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©