Rapporti di lavoro

Indennità per i lavoratori colpiti dal sisma, operativa la convenzione

di Antonio Carlo Scacco

Pubblicata sul sito del ministero del Lavoro, dopo il visto della Corte dei conti del 10 marzo scorso, la Convenzione tra il ministro del Lavoro, quello dell'Economia e i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per la erogazione delle misure a sostegno del reddito dei lavoratori delle popolazioni colpite dal sisma dello scorso anno. Le risorse complessivamente stanziate sono pari a circa 260 milioni di euro (di cui la metà a carico del Fondo sociale per l'occupazione).

Prevista l’erogazione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale (inclusi i contributi figurativi) per i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, che, a seguito del sisma, non abbiano potuto svolgere la consueta attività. Il periodo coperto va dal 24 agosto 2016 (per i Comuni elencati nell'allegato 1 al decreto), o 26 ottobre 2016 (allegato 2), fino al 31 dicembre 2016.

Le aziende interessate sono quelle escluse dalla applicazione dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Analoga indennità sarà riconosciuta, per un massimo di trenta giornate lavorative, ai lavoratori che si trovino nella impossibilità di recarsi al lavoro perché impegnati nella cura di familiari conviventi colpiti dal sisma.

Nel caso di lavoratori agricoli l'indennità è riconosciuta per le sole ore di riduzione o sospensione dell'attività e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La concessione è fatta con decreto della Regione a seguito di istruttoria di competenza regionale, mentre l'Inps, una volta ricevuta la lista dei beneficiari, provvederà materialmente alla erogazione.

Le domande, pertanto, devono essere presentate esclusivamente alla Regione, che procede alla istruzione secondo l'ordine cronologico di presentazione. È opportuno notare che la presentazione delle istanze e la decretazione regionale sono ammesse anche successivamente al 31 dicembre 2016, purché la prestazione si riferisca al periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2016.

Per i lavoratori autonomi (co.co.co., titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, titolari di attività di impresa e liberi professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza) che, a causa del sisma, abbiano dovuto sospendere l'attività, è prevista la erogazione di una indennità una tantum di 5000 euro a valere per il 2016 (non è inclusa la contribuzione figurativa, mentre è previsto il rispetto della normativa in materia di aiuti di stato).

Anche in questo caso le domande dovranno essere presentate alla Regione, la quale provvederà ad istruirle e, una volta adottato il decreto di concessione, comunicherà a lista dei beneficiari all'Inps per la erogazione.

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