Ricovero ospedaliero e certificazione
Le Aziende Sanitarie devono trasmettere all’INPS la comunicazione di inizio ricovero in via telematica, con assegnazione da parte dell’Inps del numero di protocollo univoco e stampa cartacea della comunicazione di inizio ricovero da consegnare al lavoratore anche ai fini di una tempestiva verifica dei dati anagrafici (cfr. circolare INPS n. 113/2013) Nelle modalità già in uso per il certificato di malattia telematico, sono messe a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro le informazioni contenute nella suddetta comunicazione di inizio ricovero. L’Azienda Sanitaria dovrà poi inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello stesso ad altra Struttura sanitaria. Tale comunicazione potrà anche contenere l’indicazione di una prognosi. Il certificato dovrà essere consegnato in copia anche al lavoratore, in modo da consentire la verifica della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso. Nel caso in cui la struttura ospedaliera non sia in grado di effettuare l’invio in via telematica, continueranno ad essere redatti dalle Strutture sanitarie certificati di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea. In tali casi, i lavoratori assicurati Inps, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell’indennità di malattia, dovranno provvedere, ai sensi della normativa vigente, a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi) all’Inps (certificato contenente prognosi e diagnosi) e al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).