di Andrea Costa

La domanda

Un dipendente è assunto in Italia presso un datore di lavoro estero (tedesco – senza stabile organizzazione). Il dipendente lavora 3 giorni del mese nella sede in Germania. Il commercialista tedesco calcola un cedolino fittizio (per questi 3 giorni) con imposta sul reddito (secondo le regole germaniche), però senza contributi e senza pagare un netto. Domande: Come si procede in Italia durante questi 3 giorni? Sono da pagare le ore fatte in Germania (con calcolo delle tasse e contributi italiani), siccome là non riceve un netto? Il conguaglio delle tasse dev'essere fatto con cedolino italiano mensile o serve fare la dichiarazione UNICO? Il reddito tassato in Germania deve essere trattenuto dal reddito imponibile italiano? Se si, come?

Le informazioni a disposizione non sono sufficienti per poter fornire una risposta esaustiva, dovendosi verificare a che titolo viene svolta l’attività lavorativa in Germania e le modalità di computo delle imposte estere. Ad ogni buon conto, quale primo requisito, il lavoratore assegnato in Germania deve avere sempre con sé il certificato A1 che giustifichi il versamento dei contributi in Italia, e la dispensa dalla contribuzione tedesca. Riguardo agli aspetti fiscali, al pari di ogni trasferta transnazionale gli emolumenti corrisposti al lavoratore devono essere assoggettati ad imposizione in Italia, seguendo le regole ordinarie ed applicando la disciplina domestica. La risposta alla prima domanda è dunque affermativa, dovendosi calcolare contributi e tasse in Italia su quanto corrisposto nel corso di questi 3 giorni, ma, verosimilmente, non sul cedolino “fittizio”, trattandosi di importi solo figurativi. Il conguaglio delle tasse pagate all’estero è possibile solo qualora le stesse siano state calcolate su un imponibile già soggetto ad imposizione in Italia, effettivamente versate e divenute definitive. Rispettate queste condizioni il conguaglio può essere operato in busta paga o in sede di Unico.

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