L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto a termine e liste di mobilità

di Alberto Bosco

La domanda

Una dipendente assunta con contratto a termine per 12 mesi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23.7.1991, n. 223 (mobilità) può con la stessa società stipulare un nuovo contratto a tempo determinato ex Dlgs 81/2015 della durata di 36 mesi ? Mantiene l'iscrizione alle liste di mobilità?

A stretto rigore di legge, le assunzioni a tempo determinato dalla mobilità sono escluse dal campo di applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2015, e quindi la durata totale di 48 mesi (36 di contratto a termine “ordinario” + 12 dalla mobilità) non pare impedita. Quanto al mantenimento dell’iscrizione nelle liste di mobilità, l’articolo 8, comma 6, della legge n. 223/1991, dispone che il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista (discorso diverso vale per il diritto all’indennità). Si segnala comunque che la riforma Fornero ha disposto l’abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, delle liste di mobilità.

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