Rapporti di lavoro

Assegno di solidarietà del Fis anche oltre i termini

di M.Pri.

Il termine di 7 giorni dall’accordo aziendale per inviare al Fondo di integrazione salariale la domanda di erogazione dell’assegno di solidarietà, e quello di 30 giorni dalla domanda per l’inizio della riduzione dell’orario, non sono decadenziali, quindi possono anche non essere rispettati. In quest’ultimo caso, però, la decorrenza della riduzione di orario e dell’assegno partirà dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Questa precisazione è stata fornita dall’Inps con il messaggio 1133/2017, a fronte dei chiarimenti forniti all’istituto stesso dal ministero del Lavoro con la nota 1502 del 3 marzo.

Il dubbio sulla natura dei termini è nato perché gli stessi non sono stati previsti esplicitamente come decadenziali dall’articolo 31 del decreto legislativo 148/2015 e dall’articolo 6 del decreto interministeriale 94343/2016. Il ministero ha confermato che hanno natura ordinatoria, quindi il mancato rispetto non esclude l’intervento del Fis. Tuttavia, precisa l’Inps, non saranno indennizzate le ore comprese tra l’inizio della riduzione e la presentazione della domanda.

L’assegno di solidarietà interviene a sostegno del reddito dei lavoratori a cui, nell’ambito di un accordo aziendale, viene tagliato l’orario al fine di ridurre i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o per ridimensionare quelli collettivi. Può essere chiesto dalle imprese che hanno in media più di 5 dipendenti e che rientrano nell’ambito di azione del Fis in quanto escluse dall’intervento della Cig e dei fondi bilaterali.

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