Rapporti di lavoro

Autonomi, pagamenti più tutelati

di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Più tutele e certezze per i compensi degli autonomi: nelle transazioni commerciali tra professionisti, o con le imprese, o le pubbliche amministrazioni, se non si rispettano i termini di pagamento, scattano interessi di mora concordati o automatici (si applica il Dlgs 231 del 2002). Non solo: se vengono “firmate” clausole che prevedono termini “per saldare” superiori ai 60 giorni dalla consegna della fattura si considerano «abusive», e il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno (oltre ovviamente alle più generali tutele nei casi di abuso di dipendenza economica).

La Camera, con 256 sì, un centinaio di astenuti e 10 contrari, ha approvato il Ddl su lavoro autonomo e agile. Il provvedimento torna ora al Senato per l’approvazione definitiva. Nel corso dell’esame a Montecitorio sono state introdotte una serie di novità: in caso di maternità, previo consenso del committente, si riconosce alla lavoratrice autonoma la possibilità di farsi sostituire da un collega di fiducia, in possesso dei necessari requisiti professionali. Si allarga il perimetro delle spese deducibili; e si apre ai professionisti la partecipazione a bandi e appalti pubblici per l’assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca (senza fare concorrenza alle aziende).

Sul fronte compensi, altra importante novità, è la conferma per legge, dell’applicazione del Dlgs 231 del 2002: «Si rende certa la disciplina nei ritardi di pagamento a professionisti, artigiani, cococo, ad esclusione delle prestazioni a favore dei privati - spiega Franco Scarpelli, ordinario di diritto del Lavoro all’università Milano-Bicocca -. Il pagamento dovrà avvenire entro un termine concordato, non superiore a 60 gg, e se il termine non è concordato, entro 30 gg, dalla fattura o dalla prestazione, se successiva al ricevimento della fattura. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi moratori: la loro misura, se non è stata concordata tra le parti (nei limiti di legge e nel rispetto delle regole sull’abuso di posizione dominante) è quella degli interessi legali di mora che ammontano al tasso legale di riferimento (oggi pari a 0) più l’8 per cento».

Tra le pieghe del Ddl c’è anche una modifica all’art. 409 del Cod. proc. civ. in materia di collaborazioni coordinate e continuative. La norma chiarisce che la collaborazione si intende coordinata quando «nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti» il collaboratore «organizza autonomamente l’attività lavorativa». In questi casi non scatta la subordinazione. «Si valorizza il ruolo del contratto e quindi le parti, per non rischiare la sanzione, dovranno rispettare quanto concordato», sottolinea Arturo Maresca, giuslavorista alla Sapienza di Roma.

Altra grande novità del Ddl è la disciplina del lavoro agile, come modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. «Ciò significa che non viene introdotta una nuova tipologia negoziale - evidenzia Maurizio Del Conte, presidente di Anpal e autore del teso originario - ma, più semplicemente, che la prestazione di lavoro può essere resa in parte all’interno, in parte all’esterno dell’impresa, ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, con strumenti tecnologici».

L’accordo, che può essere liberamente stipulato sia a contratto in corso che in fase di sua costituzione, è risolvibile unilateralmente da entrambe le parti, con preavviso. Se così accade la prestazione di lavoro ritorna alle modalità di tempo e di luogo ordinarie.

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